Cassazione Penale, Ordinanza n. 10278/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, effettuata ritualmente tramite difensore munito di procura speciale. In applicazione degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Bologna. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato contestato. L'imputato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso. La Corte rileva che alla rinuncia consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589, commi 2 e 3, c.p.p.
La rinuncia al ricorso, ritualmente effettuata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata ritualmente dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice di legittimità non esamina il merito delle censure proposte.
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