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Sentenza

Sentenza n. 2741/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata il 21 luglio 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.500,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato anche la procedibilità dell'azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto procedibile l'azione perché, dopo la notifica della sentenza del giudice ordinario, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nel merito, ha dichiarato fondata la pretesa sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di qualsiasi deduzione ministeriale circa l'adempimento del giudicato. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce al privato una somma determinata e la mancata allegazione, da parte dell'amministrazione, di fatti estintivi o dell'avvenuto adempimento giustificano la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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