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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una corte rurale composta da due porzioni catastali. Un primo gruppo di attrici aveva agito nel 2001 per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione 330/a, assumendo che la loro dante causa e poi esse stesse avessero posseduto l'intera corte per molti anni. In giudizio era intervenuto un soggetto che rivendicava la proprietà dell'intera corte o almeno la comproprietà, sostenendo di averla acquistata per successione dal proprio genitore, che l'avrebbe posseduta dal 1940, e che le attrici fossero state solo mezzadre e poi affittuarie del fondo. Un'altra interveniente aveva a sua volta dedotto l'acquisto per usucapione in comproprietà con il fratello. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale relativa alla porzione 330/a e riconosciuto l'usucapione in favore degli intervenienti su tale porzione, negando invece l'usucapione della porzione 330/b ritenendola già di proprietà delle attrici. In appello le attrici avevano chiesto anche il riconoscimento dell'usucapione sulla porzione 330/b, oltre a contestare la decisione sulla 330/a; gli intervenienti avevano proposto appello incidentale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con nove motivi, soprattutto: la novità e quindi l'inammissibilità della domanda sulle porzioni 330/b introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni e poi riproposta in appello; la violazione delle regole sulle prove e sull'onere della prova; l'erronea qualificazione del possesso delle attrici come possesso utile ad usucapionem nonostante il loro rapporto di mezzadria e fittanza; l'erronea affermazione dell'usucapione in favore delle attrici sull'intera corte; l'omesso rilievo del possesso ultraventennale dei ricorrenti; e un vizio motivazionale dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, rilevando che la domanda volta a ottenere l'accertamento dell'usucapione anche della porzione catastale 330/b era nuova rispetto alla domanda originaria limitata alla 330/a e, come tale, inammissibile. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente alla parte in cui aveva dichiarato le originarie attrici proprietarie esclusive anche della porzione 330/b, ritenendo integrato un vizio di ultrapetizione. Tutti gli altri motivi sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che le censure sulle prove e sull'onere probatorio mirassero in realtà a un riesame del merito, non consentito in cassazione, e che la doglianza motivazionale fosse comunque non scrutinabile nella formulazione invocata, oltre che infondata quanto all'asserita contraddizione, spiegabile come mero errore materiale. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dei ricorrenti, in solido, in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    la domanda introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, se diversa da quella originaria, è nuova e inammissibile

  • art. 184 c.p.c.

    le modifiche che introducono una diversa domanda oltre i limiti processuali non sono ammissibili

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, pena ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    le censure sulla valutazione delle prove non possono tradursi in un riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito entro i suoi poteri

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova rileva ma, in cassazione, la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del comportamento come possesso utile all'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione ventennale della proprietà immobiliare

  • art. 1144 c.c.

    richiamato in tema di detenzione che non vale possesso

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per la distinzione tra detenzione e possesso e per l'interversione

  • art. 817 c.c.

    richiamato in relazione all'affermazione sulla pertinenza della corte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la pretesa efficacia del giudicato formatosi in primo grado sulle questioni di possesso e proprietà

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato quanto ai limiti dell'appello e alla dedotta novità delle domande

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di nuove domande in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte

  • art. 704 c.p.c.

    richiamato solo per l'iniziativa possessoria proposta in corso di causa

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile censurare la valutazione delle prove chiedendo, in sostanza, un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto e scrutinabile.
  • La domanda che estenda l'oggetto del giudizio a un bene diverso o a una diversa porzione catastale rispetto a quella originariamente indicata è domanda nuova e, se proposta tardivamente, è inammissibile; la sua accoglienza integra ultrapetizione.
  • Il giudice non può attribuire alla parte un bene diverso o ulteriore rispetto a quello domandato, poiché è vietato pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi.
  • La distinzione tra possesso e mera detenzione, specie nei rapporti di mezzadria o fittanza, richiede un accertamento di merito sulla riconducibilità dell'utilizzo del bene al rapporto obbligatorio; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
  • La censura di vizio motivazionale fondata sul previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è più proponibile per le sentenze soggette alla nuova formulazione; eventuali incongruenze meramente materiali non determinano di per sé cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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