Sentenza n. 13587/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, adottato dopo la sospensione cautelare della patente a crediti a seguito di un infortunio mortale in cantiere
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le aveva vietato, per sei mesi, la partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008, nonché gli atti presupposti e connessi. Il provvedimento era stato adottato dopo la sospensione cautelare, per un anno, della patente a crediti disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di un infortunio mortale verificatosi in cantiere. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio; violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, poiché l’impresa possedeva una valida attestazione SOA in classifica III, titolo che la esentava dall’obbligo di patente a crediti; in via subordinata, erronea applicazione dell’art. 27, comma 11, sul presupposto che tale disposizione non riguardasse appalti già aggiudicati. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto dal legale rappresentante della società e per mancata impugnazione del provvedimento di sospensione della patente a crediti, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Il ricorso proposto dal legale rappresentante era riferibile alla società in virtù dei poteri di immedesimazione organica. Inoltre, la mancata impugnazione della sospensione della patente a crediti non determinava inammissibilità, poiché il ricorso contestava autonomamente il decreto interdittivo per vizi propri. Nel merito, il TAR ha interpretato l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 rilevando che l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici è espressamente prevista per chi opera senza patente a crediti o con patente avente meno di quindici crediti; la norma non prevede invece tale sanzione per la mera sospensione cautelare della patente a seguito di un infortunio. Inoltre, l’impresa munita di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III non è tenuta al possesso della patente a crediti. La sospensione della patente, incidendo su un titolo abilitativo autonomo, non impediva quindi all’impresa di operare nei cantieri in forza della valida attestazione SOA. Il Ministero ha omesso di verificare la concreta situazione dell’impresa e si è limitato a ritenere, in astratto, che la sospensione della patente comportasse l’impossibilità di operare nei cantieri. Dagli atti non risultava neppure l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, che avrebbe potuto costituire il necessario presupposto dell’interdizione. È stato pertanto accolto il secondo motivo per difetto di istruttoria, con assorbimento del motivo sulla partecipazione procedimentale e di quello subordinato sull’ambito applicativo della norma. Il decreto interdittivo è stato annullato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
L’obbligo di patente a crediti e le sanzioni collegate operano nei confronti dei soggetti tenuti al possesso della patente; le imprese con attestazione SOA almeno di classifica III ne sono esentate. L’esclusione dai lavori pubblici è espressamente prevista per chi opera senza patente o con patente con meno di quindici crediti, non per la mera sospensione cautelare della patente.
art. 27, comma 11, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
In mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 [...] nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici [...] per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano [...] con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
La sanzione interdittiva richiede che l’impresa abbia operato senza patente o con patente avente meno di quindici crediti; non può essere applicata automaticamente per la sospensione cautelare della patente quando l’impresa dispone di un autonomo titolo SOA valido.
art. 27, comma 8, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
La sospensione cautelare della patente sterilizza temporaneamente gli effetti del titolo abilitativo, ma non comporta di per sé l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
art. 14 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
L’eventuale sospensione dell’attività, non risultante nel caso concreto, avrebbe potuto costituire il presupposto necessario e sufficiente per l’interdizione.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stato assorbito, poiché l’annullamento è stato disposto per il fondato difetto di istruttoria.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento interdittivo è stato ritenuto viziato anche sotto il profilo della carenza dell’accertamento concreto dei presupposti, esaminata dal TAR come difetto di istruttoria.
Massime di principio
- L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici prevista dall’art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere applicata esclusivamente nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, ossia quando l’impresa opera senza patente a crediti o con una patente avente un punteggio inferiore a quindici crediti; la mera sospensione cautelare della patente non costituisce, da sola, presupposto dell’interdizione.
- Le imprese in possesso di una valida attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III non sono tenute al possesso della patente a crediti; pertanto, le vicende relative alla patente non incidono sulla loro possibilità di operare nei cantieri finché permane l’efficacia dell’autonomo titolo SOA.
- Prima di adottare un provvedimento interdittivo, l’amministrazione deve verificare in concreto se l’impresa sia effettivamente priva dei requisiti per operare nei cantieri, considerando anche l’eventuale possesso di titoli autonomi e alternativi, come l’attestazione SOA. Il mero richiamo astratto alla disciplina della patente a crediti integra difetto di istruttoria.
- La mancata impugnazione del provvedimento presupposto non rende inammissibile l’impugnazione del provvedimento successivo quando quest’ultimo è contestato per vizi propri e il ricorrente non formula censure contro l’atto presupposto.
- La sospensione cautelare della patente a crediti e l’eventuale sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 sono misure differenti: la prima incide sul titolo abilitativo della patente, mentre la seconda può costituire il presupposto dell’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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