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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45951/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca della somma di € 2.825,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato durante una perquisizione domiciliare; il ricorrente ha contestato che, essendo il reato estinto per esito positivo della messa alla prova e non essendovi stata condanna, la confisca non fosse ammissibile se non nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p., ossia solo se la somma potesse essere qualificata come prezzo del reato. Inoltre, si è rilevato che all'imputato era contestata la semplice detenzione di sostanza stupefacente e non la cessione, per cui non sarebbe configurabile che la somma rappresenti il prezzo o il profitto del reato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca del denaro. Ha ritenuto che, in assenza di condanna definitiva, la somma poteva essere confiscata solo se qualificabile come "prezzo del reato" ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., circostanza non dimostrata: il possesso di denaro non può essere considerato prezzo della mera detenzione di stupefacenti. Conseguentemente la confisca è stata eliminata e la somma di € 2.825,00 è stata ordinata restituita all'avente diritto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Indica il reato ascritto all'imputato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti). La disposizione serve solo a identificare il tipo di illecito contestato e non legittima di per sé la confisca del denaro in assenza di prove che lo colleghino come prezzo o profitto del reato.

  • Codice penale, art. 240

    art. 240, comma 2, cod. pen.

    La corte ha interpretato questa norma nel senso che, in assenza di condanna, la confisca può avvenire soltanto se la cosa o la somma è qualificabile come prezzo del reato; non è quindi applicabile a vicende dove manca il nesso specifico tra denaro e commissione del reato (es. mera detenzione di stupefacente senza prova di cessione).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 103

    art. 103 d.P.R. n. 309/90

    Norma che disciplina la perquisizione e giustifica il rinvenimento del denaro in sede di sequestro. Tuttavia, l'esistenza di una perquisizione legittima non implica automaticamente la sussistenza del requisito per la confisca del denaro quale prezzo o profitto del reato.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova e non c'è condanna, la confisca di beni o somme è ammissibile solo nei limiti previsti dall'art. 240 c.p., in particolare quando il bene costituisce prezzo o profitto del reato.
  • La mera disponibilità di denaro rinvenuto presso l'imputato non è di per sé prova che quella somma sia il prezzo o il profitto di un reato, specialmente quando il fatto contestato è la detenzione e non la cessione di stupefacenti.
  • Spetta all'accusa dimostrare il nesso funzionale tra la somma sequestrata e l'attività illecita (es. cessione di droga) per poter ottenere la confisca in assenza di condanna.
  • La declaratoria di estinzione del reato per messa alla prova non equivale a una condanna e altera i presupposti per misure patrimoniali accessorie quali la confisca.
  • In situazioni analoghe, se non si può provare che il denaro è il prezzo o il profitto del reato, il giudice deve disporre la restituzione della somma all'avente diritto.

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