Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23202/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 instaurato dinanzi alla Corte d'appello di Roma. La ricorrente aveva depositato il ricorso nel 2012; nel corso del giudizio la Corte territoriale aveva rilevato irregolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, assegnando un termine perentorio per la rinnovazione. Alla successiva udienza, poiché non risultava eseguita la rinnovazione della notifica, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La parte soccombente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che vi fosse un errore di fatto, perché il ricorso cartaceo sarebbe stato regolarmente notificato e acquisito agli atti. La Corte d'appello ha respinto la revocazione ritenendo che il proprio rilievo riguardasse non la prima notificazione in sé, ma il mancato rinnovo nel termine perentorio assegnato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi di violazione di legge, contestando la lettura dell'attestazione di conformità, la conformità della modalità di attestazione digitale e l'operatività del principio di raggiungimento dello scopo della notificazione, sostenendo che la conoscenza dell'atto da parte del destinatario avrebbe impedito la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, pur esaminati congiuntamente, fossero inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi del decreto impugnato: il giudice di merito aveva fondato il rigetto della revocazione non sulla validità della prima notificazione, bensì sul mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione della notifica disposto con termine perentorio. La Corte ha rilevato che, nel rito dell'equa riparazione disciplinato dal testo previgente della L. n. 89 del 2001, il termine originario per la notificazione non è perentorio, ma una volta disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. il nuovo termine è perentorio e non può essere sospeso o prorogato, salvo dimostrazione di una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c. Ha inoltre osservato che la censura sulla regolarità della prima notifica avrebbe dovuto essere proposta con impugnazione per violazione di legge contro il primo decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità, non con revocazione per errore di fatto, anche perché la questione della notifica costituiva punto controverso. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    fonte del ricorso per equa riparazione instaurato dinanzi alla Corte d'appello.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto non è lo strumento idoneo per contestare una questione che era già controversa nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge in cassazione.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179 del 2012

    norma richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni e attestazioni digitali.

  • art. 16-undecies, D.L. n. 179 del 2012

    norma richiamata dalla ricorrente come base del modello di attestazione di conformità digitale.

  • art. 121 c.p.c.

    norma richiamata a sostegno della validità della notificazione e delle attestazioni.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo non consente di dichiarare nullità se l'atto ha raggiunto la sua funzione, ma nel caso concreto non superava la ratio del mancato rinnovo della notifica.

  • art. 11, L. n. 53 del 1994

    norma richiamata in relazione alla notificazione eseguita dal difensore.

  • art. 291 c.p.c.

    una volta ordinata la rinnovazione della notificazione, il termine assegnato ha carattere perentorio.

  • art. 153, commi 1 e 2, c.p.c.

    la proroga o la rimessione in termini richiedono la prova di una difficoltà non imputabile alla parte.

  • L. n. 89 del 2001, testo previgente alle modifiche del D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 132 del 2012

    nel rito dell'equa riparazione, il termine originario per la notifica del ricorso e del decreto non è perentorio se non previsto espressamente.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione disciplinato dalla versione previgente della L. n. 89 del 2001, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non ha natura perentoria se la legge non lo prevede espressamente.
  • Quando il giudice ordina la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il termine assegnato diventa perentorio e non può essere sospeso o prorogato, salvo prova di una causa non imputabile che legittimi la rimessione in termini.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere usata per riesaminare una questione che ha costituito punto controverso del giudizio; in tal caso occorre la corretta impugnazione per violazione di legge contro il provvedimento che ha deciso sul punto.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della decisione impugnata: se il provvedimento si fonda sul mancato adempimento di un ordine di rinnovazione, è inammissibile la censura che si limiti a dimostrare la regolarità dell'originaria notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.