Ordinanza n. 751/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento A) della Graduatoria unica nazionale Ue pubblicata nell'area riservata del portale CINECA il giorno 8 gennaio 2026 di ammissione al ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria nella quale parte ricorrente non risulta ammessa per l’anno accademico 2025-26; B) della pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale mediante la quale i partecipanti hanno potuto prendere visione dell'esito delle prove e del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione; C) del decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca con i relativi allegati 1, 2 e 3 recante le “modalità di svolgimento del Test e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria; D) decreto Ministeriale n. 418 del 30.5.2025 – pubblicato il 4.6.26 reca la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, relativamente all'anno accademico 2025-2026; E) del Decreto Legislativo del 15.5.2025 n. 71 disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26. (25G00080) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2025). F) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori p.t. dell'Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato per l’anno accademico 2025/2026; G) in parte qua degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali l'Ateneo indicato in epigrafe ha accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero, riguardante i corsi in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati; G) ove esistenti, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni; H) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: gli atti richiamati nel D.M, d’aula dell’Università di Bologna, presso la quale la ricorrente ha espletato i due esami, ivi compresi i verbali di correzione delle prove», nonché «per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in questione per l'anno accademico 2025-2026 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso altri sedi disponibili, per l'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti. in via subordinata, per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, nonché atti ministeriali e universitari relativi alla procedura selettiva e alle modalità di svolgimento delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria unica nazionale pubblicata il 8 gennaio 2026, nella quale non risultava ammessa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione in una delle sedi indicate o, in subordine, alla ripetizione del test. Ha dedotto vizi relativi allo svolgimento delle prove scritte selettive e alle disposizioni ministeriali che ne disciplinavano organizzazione ed esecuzione, lamentando in particolare plurime irregolarità connesse alle misure concesse in ragione della propria invalidità civile. L’Università di Bologna ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Emilia-Romagna e la competenza del TAR Lazio, evidenziando il carattere nazionale e unitario della procedura.
La decisione
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Università di Bologna e ha dichiarato competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che la graduatoria unica nazionale, emessa dal CINECA per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, produca effetti sull’intero territorio nazionale e non limitati alla circoscrizione del TAR adito. La contestata procedura, sebbene le prove si siano svolte simultaneamente presso diverse sedi universitarie, è stata qualificata come unitaria e nazionale, in quanto disciplinata dalle medesime fonti e finalizzata alla formazione di un’unica graduatoria. L’impugnazione del bando dell’Università di Bologna non è stata ritenuta sufficiente a radicare la competenza del TAR Emilia-Romagna, poiché tale atto si inserisce nella procedura nazionale. La competenza sul provvedimento principale si estende anche alle questioni relative alle modalità con cui la candidata ha svolto le prove presso l’università frequentata durante il semestre aperto. Il giudice ha quindi dichiarato la propria incompetenza senza esaminare la domanda cautelare, disponendo che il giudizio possa essere riassunto davanti al TAR Lazio nei termini di legge; la definizione delle spese è stata rimessa al giudice della riassunzione.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
«Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede»; «Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma»
La competenza per gli atti statali con effetti ultraregionali spetta inderogabilmente al TAR Lazio, sede di Roma; la competenza del TAR regionale è esclusa quando gli effetti dell’atto non sono limitati al relativo ambito territoriale.
art. 15, comma 2, c.p.a.
«Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa»
La questione di competenza deve essere definita preliminarmente rispetto alla domanda cautelare; il giudice che si dichiara incompetente non può pronunciarsi sulla cautelare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente secondo i termini e le modalità previsti dal codice del processo amministrativo.
l. 14 marzo 2025, n. 26
Costituisce la legge di delega richiamata nel nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato nazionale.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
Disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, rilevanti per la procedura oggetto di causa.
Massime di principio
- Quando un provvedimento statale o adottato per conto di un’amministrazione statale produce effetti diretti sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene inderogabilmente al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
- Una procedura selettiva resta unitaria e nazionale, ai fini della competenza, anche se le prove sono svolte simultaneamente presso sedi universitarie territorialmente diverse, quando la procedura è disciplinata da una normativa uniforme e conduce alla formazione di un’unica graduatoria nazionale.
- L’impugnazione di un atto emanato da una singola università non radica la competenza del TAR presso il quale l’università ha sede quando tale atto è soltanto un segmento di una procedura selettiva nazionale il cui esito principale è costituito da una graduatoria unica nazionale.
- La competenza a conoscere dell’impugnazione della graduatoria nazionale si estende anche alle censure relative alle modalità di svolgimento delle prove presso la singola sede universitaria, quando tali censure sono funzionali alla domanda principale di ammissione o di annullamento della graduatoria.
- Il giudice amministrativo deve decidere la questione di competenza prima della domanda cautelare e, ove si dichiari incompetente, non può esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora.
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