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Sentenza

Sentenza n. 5779/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’11 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’11 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse la piena soddisfazione della pretesa azionata, poiché aveva determinato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo richiama l’azione avverso il silenzio e la richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per azionare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza relativa al visto e per chiedere la conclusione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo richiama il combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta fissazione dell’appuntamento, quale attivazione del procedimento, è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata e a determinare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfi integralmente la pretesa concretamente azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione di una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento amministrativo, quando tale adempimento costituisca l’oggetto della pretesa fatta valere con l’azione avverso il silenzio.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la compensazione delle spese di lite, valutata alla luce della durata del ritardo, del comportamento dell’amministrazione e delle circostanze organizzative incidenti sulla trattazione delle istanze; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell’amministrazione mediante restituzione al ricorrente, ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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