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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento Irpef - Fondi pensione - Trattamento tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche complementari alla luce dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005. La norma distingue tra prestazioni maturate ma non ancora erogate al 1° gennaio 2007 e prestazioni già erogate a tale data. Per le prime è consentita la riliquidazione dell'imposta secondo l'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le seconde, invece, se entro il 1° gennaio 2007 l'Ufficio non aveva già proceduto all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, dopo tale data non è più possibile effettuare la riliquidazione prevista dal TUIR.

La decisione

Il principio affermato è che il regime transitorio dipende dallo stato della prestazione al 1° gennaio 2007 e dall'eventuale iscrizione a ruolo già effettuata dall'Amministrazione. La riliquidazione resta possibile per le prestazioni maturate ma non erogate; non è invece più consentita, dopo tale data, per le prestazioni già erogate, salvo che l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte fosse già avvenuta entro il 1° gennaio 2007. Il testo non contiene però il dispositivo concreto della sentenza né consente di stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005

    Il quinto comma distingue tra prestazioni pensionistiche complementari accumulate e non erogate al 1° gennaio 2007 e prestazioni già erogate alla stessa data.

    La norma introduce una disciplina transitoria: la riliquidazione è ammessa per le prestazioni non ancora erogate, mentre per quelle già erogate è preclusa dopo il 1° gennaio 2007 se l'iscrizione a ruolo non era già stata effettuata.

  • Art. 20, comma 1, secondo periodo, TUIR

    Prevede la riliquidazione dell'imposta sul reddito.

    Costituisce la base normativa della riliquidazione, la cui applicazione temporale è limitata dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

Massime di principio

  • Per applicare correttamente il regime transitorio occorre verificare se la prestazione pensionistica complementare fosse già stata erogata al 1° gennaio 2007 oppure fosse soltanto maturata e ancora non erogata.
  • Le prestazioni non erogate al 1° gennaio 2007 possono essere oggetto di riliquidazione secondo il regime richiamato dall'art. 20 del TUIR.
  • Per le prestazioni già erogate al 1° gennaio 2007, l'Amministrazione non può procedere successivamente alla riliquidazione se entro quella data non aveva già iscritto a ruolo le maggiori imposte.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare la data di erogazione della prestazione e la data dell'eventuale iscrizione a ruolo, perché tali elementi determinano la permanenza o la perdita del potere di riliquidazione.

Testo integrale

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