Sentenza n. 1097/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di emissione del provvedimento di svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da RFI sull’istanza, da ultimo sollecitata il 12 maggio 2025 e riferita alla nota del 13 maggio 2025, con cui aveva domandato l’emissione del provvedimento di svincolo delle somme versate presso la Cassa depositi e prestiti. Secondo il ricorrente, tale documento era necessario affinché il MEF potesse liquidare l’indennizzo dovuto per l’espropriazione per pubblica utilità relativa ad aree site in San Gavino Monreale, riconosciuto nell’ambito di precedenti pronunce giurisdizionali. Il MEF aveva infatti comunicato di non poter procedere al pagamento in assenza del decreto di svincolo di RFI. L’istanza è rimasta senza riscontro. Nel giudizio RFI ha rappresentato l’esistenza di trattative conciliative, prospettando una soluzione che prevedeva, oltre allo svincolo delle somme, anche la cessione delle aree a favore dell’Ente. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, osservando che le aree risultavano già catastalmente intestate all’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio serbato da RFI. Il Collegio ha ritenuto sussistente, a fronte dell’istanza del privato, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda di svincolo delle somme, adempimento necessario per consentire al ricorrente di ottenere l’indennizzo dovuto dal MEF. Le eventuali ragioni ostative prospettate da RFI nel corso delle trattative non sono state ritenute idonee a sostituire un provvedimento espresso: esse dovranno eventualmente essere formalizzate in un atto conclusivo, previa necessaria attività istruttoria volta anche ad accertare l’effettiva titolarità attuale delle aree, profilo non documentato nel giudizio. RFI è stata quindi condannata a provvedere sull’istanza del 13 maggio 2025. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e complessità della fattispecie.
Massime di principio
- Quando un privato presenta a un’amministrazione un’istanza idonea a sollecitare l’esercizio di un potere amministrativo, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche qualora ritenga sussistenti ragioni ostative all’accoglimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, le ragioni ostative prospettate informalmente dall’amministrazione durante trattative o interlocuzioni non sostituiscono il provvedimento espresso conclusivo e devono essere formalizzate nell’atto adottato all’esito dell’istruttoria.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, senza predeterminare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa, quando residuino accertamenti istruttori sulla situazione sostanziale rilevante.
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