Sentenza n. 1055/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a cartelle per prelievo supplementare sul latte, iscrizione a ruolo e atti presupposti, con contestuale diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi alle campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, chiedendo anche l'accertamento dell'illegittimità del diniego di autotutela, dell'inesistenza del debito, l'obbligo di ricalcolo del prelievo e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle norme nazionali ed eurounitarie sul prelievo supplementare e sui criteri di compensazione, violazione del giudicato, mancato esercizio dell'autotutela, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, legittimo affidamento e parità di trattamento, nonché decadenza e prescrizione del capitale e degli interessi. Le doglianze si fondavano principalmente sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative all'incompatibilità con il diritto eurounitario di determinati criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e di rimborso delle eccedenze. In corso di causa, per le annualità 2006/2007 e 2007/2008, intervenivano sentenze favorevoli alla ricorrente, con conseguente discarico e ricalcolo da parte di AGEA. Per l'annualità 2005/2006, invece, gli atti presupposti erano già coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6186/2022, confermativa dell'inammissibilità del precedente ricorso contro gli atti di prelievo e le relative cartelle.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio fondata sull'introduzione dell'organismo di composizione transattiva previsto dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, ritenendo che la decisione non impedisse l'accesso alla procedura e che i rinvii nelle udienze di smaltimento fossero eccezionali. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le domande riferite alle annualità 2006/2007 e 2007/2008, poiché i relativi titoli erano stati annullati o discaricati e l'interesse si era spostato sugli eventuali ricalcoli, non specificamente contestati. Quanto all'annualità 2005/2006, ha respinto il ricorso. Le censure rivolte contro gli atti di prelievo e le cartelle, proposte per la prima volta contro la successiva intimazione, sono state ritenute inammissibili perché l'intimazione è sindacabile soltanto per vizi propri e gli atti presupposti erano divenuti definitivi e coperti dal giudicato. In ogni caso, le stesse censure sono state ritenute infondate: il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell'Unione determina, di regola, annullabilità e non nullità, e non impone all'amministrazione di esercitare l'autotutela su un provvedimento ormai inoppugnabile, salvo l'esercizio discrezionale del relativo potere. Le sentenze della Corte di giustizia richiamate riguardavano criteri di riassegnazione o rimborso e non travolgevano i rapporti definitivamente esauriti. Sono state inoltre respinte, per genericità e comunque per infondatezza, le doglianze su disparità di trattamento, difetto di istruttoria e illegittimità della compensazione. Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono state dichiarate inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposte contro le cartelle e non contro l'intimazione; sono state comunque respinte nel merito. Il capitale relativo al prelievo supplementare è soggetto a prescrizione decennale, mentre per gli interessi il Collegio ha dato atto del contrasto tra l'orientamento quinquennale e quello decennale, rilevando comunque che nessun termine era maturato. Gli atti notificati e la pendenza dei precedenti giudizi avevano interrotto e sospeso il decorso della prescrizione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'accertamento dell'illegittimità dell'attività amministrativa. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità della materia.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 69/2023
al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto
La procedura transattiva per le posizioni debitorie pendenti non impone il rinvio del giudizio, poiché la decisione non preclude l'accesso al procedimento conciliativo.
art. 8-ter d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
Riguarda il Registro nazionale dei debiti nel quale erano iscritte le posizioni relative al prelievo supplementare.
art. 1, commi 537 e 539, l. n. 228/2012
La ricorrente li aveva invocati per chiedere la sospensione della riscossione e gli adempimenti conseguenti alle contestazioni del debito; il giudice non ha riconosciuto un obbligo di autotutela in relazione al debito ormai coperto da giudicato.
art. 21-septies l. n. 241/1990
la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo
Il contrasto dell'atto amministrativo con il diritto dell'Unione non rientra, di regola, tra le ipotesi tipiche di nullità; determina annullabilità, salvo che sia incompatibile la stessa norma attributiva del potere.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
L'autotutela non è doverosa per il solo fatto che successivamente sia emerso un contrasto con il diritto eurounitario, quando il provvedimento sia divenuto inoppugnabile e coperto da giudicato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa
Il risarcimento presuppone l'illegittimità dell'attività amministrativa; esclusa tale illegittimità, la domanda risarcitoria è infondata.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Era invocato per ottenere l'accertamento dell'obbligo di AGEA di concludere il procedimento e provvedere sull'istanza di autotutela, ma la domanda non è stata accolta.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La censura di decadenza relativa alla riscossione avrebbe dovuto essere proposta contro la cartella e non per la prima volta contro la successiva intimazione.
art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995
Il termine breve previsto per determinate irregolarità non è stato ritenuto applicabile al credito per prelievo supplementare, qualificato come misura patrimoniale di regolazione del mercato.
art. 2948, comma 4, codice civile
È stato richiamato quale base dell'orientamento che assoggetta gli interessi alla prescrizione quinquennale, senza che il Collegio dovesse sciogliere definitivamente il contrasto, poiché nessun termine risultava comunque decorso.
art. 2945 codice civile
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la pendenza del giudizio amministrativo promosso dal debitore interrompe e sospende permanentemente la prescrizione del credito fino alla definizione del giudizio.
art. 73, par. 1, regolamento CEE n. 796/2004
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del prelievo, ma non applicato quale termine utile a superare la prescrizione ordinaria decennale.
art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/2009
Prevede un periodo di sospensione dei termini considerato nel computo della prescrizione.
art. 82 c.p.a.
Richiamato nel principio secondo cui la mancata prosecuzione o la perenzione del giudizio, evitabile dal ricorrente, non comporta un vantaggio per il creditore ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento successiva a una cartella divenuta definitiva è impugnabile, in linea di principio, soltanto per vizi propri; non possono essere dedotti per la prima volta contro l'intimazione i vizi relativi all'atto impositivo, alla formazione del ruolo, alla cartella, alla determinazione del debito o ai meccanismi di compensazione, salvo che il destinatario abbia conosciuto la pretesa soltanto con l'atto successivo.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell'Unione europea determina normalmente un vizio di annullabilità e non di nullità, poiché la nullità amministrativa è configurabile soltanto nei casi tipizzati dall'art. 21-septies della l. n. 241/1990; la nullità può rilevare quando sia incompatibile con il diritto dell'Unione la stessa norma interna attributiva del potere.
- Una sentenza della Corte di giustizia che accerti l'incompatibilità di criteri nazionali di esercizio del potere amministrativo non travolge automaticamente i provvedimenti nazionali divenuti definitivi o coperti da giudicato. In tali casi l'amministrazione non è obbligata a esercitare l'autotutela né a riaprire la riscossione, ferma restando la possibilità di un esercizio discrezionale dell'autotutela nei suoi presupposti ordinari.
- Le censure proposte da un singolo operatore economico in materia di prelievo supplementare devono indicare concretamente l'annualità interessata, la pretesa amministrativa, l'importo contestato e la riduzione o l'azzeramento richiesti; doglianze formulate in termini astratti e non riferite alla situazione individuale sono inammissibili o comunque infondate.
- Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare sul latte costituiscono misure patrimoniali non periodiche poste a tutela del sistema delle quote e sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. La prescrizione degli interessi è oggetto di orientamenti divergenti, ma non può essere utilmente invocata quando gli atti interruttivi e la pendenza dei giudizi abbiano impedito il decorso del termine applicabile.
- La pendenza di un giudizio amministrativo promosso dal debitore e direttamente riferito al credito della pubblica amministrazione interrompe e sospende permanentemente la prescrizione fino alla definizione del giudizio, anche quando il processo si concluda senza una decisione di merito per estinzione o perenzione.
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