Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato perfezionamento della stabilizzazione di una lavoratrice inserita nelle liste del personale da stabilizzare del servizio sanitario regionale. Dopo un inserimento in elenco e la ricezione di una comunicazione per scegliere la sede e depositare la documentazione, la lavoratrice ha chiesto in giudizio l'accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato come collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, sostenendo che la procedura fosse già maturata e che l'amministrazione avesse assunto un obbligo di assunzione. La Corte d'appello ha invece ritenuto decisiva la mancanza di una specifica autorizzazione del Commissario ad acta nell'ambito del piano di rientro sanitario regionale e ha negato la stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ASL, ritenuto privo di specificità; 2) violazione della disciplina sul commissariamento sanitario regionale e dei decreti attuativi, sostenendo che l'autorizzazione potesse provenire dalla struttura commissariale o dall'assessorato regionale, non necessariamente dal Commissario ad acta; 3) violazione delle norme sul pubblico impiego e sulla stabilizzazione del personale precario, assumendo che la procedura fosse conforme alla legge regionale, che vi fosse stato un nulla osta regionale e che il rapporto si fosse perfezionato per fatti concludenti prima dei successivi provvedimenti di blocco delle assunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che la Corte d'appello aveva specificamente esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, e che l'atto di gravame conteneva effettive critiche alla decisione di primo grado. Ha disatteso poi il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, soprattutto, miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze documentali e degli atti amministrativi, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui le norme sulla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego non attribuiscono un diritto soggettivo all'assunzione, ma solo un percorso condizionato dal rispetto dei vincoli finanziari, della programmazione del fabbisogno e dei requisiti previsti. Di conseguenza ha escluso che la ricorrente potesse pretendere la declaratoria di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato o la ricostruzione di carriera. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Il ricorso in appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato.
art. 360 c.p.c.
È stato richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le doglianze sono state ritenute in parte infondate e in parte dirette a una rivalutazione del merito.
art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007
La nomina del Commissario ad acta non elimina automaticamente la struttura regionale, ma ne ridisegna i poteri nell'ambito del piano di rientro e dell'attuazione commissariale.
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009
Atto richiamato per definire il quadro del commissariamento sanitario e della struttura di supporto al Commissario ad acta.
decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009
Richiamati per sostenere che gli atti di stabilizzazione dovessero seguire la procedura commissariale e la preventiva autorizzazione.
decreto del Commissario ad acta n. 22 del 26.3.2010
Richiamato come atto che disciplinava le modalità di autorizzazione delle conversioni dei rapporti a tempo determinato.
circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'autorizzazione non dovesse provenire direttamente dal Commissario ad acta ma dalla struttura commissariale.
decreto del Commissario ad acta n. 59 del 2010
Richiamato come provvedimento successivo di sospensione del decreto n. 22 e di blocco delle assunzioni.
decreto del Commissario ad acta n. 62 del 2010
Richiamato come ulteriore atto di divieto di assunzioni fino al 31.12.2011.
art. 6 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte d'appello in tema di programmazione e stabilizzazione nel pubblico impiego.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione al lavoro a termine nel pubblico impiego, ma la Corte ha escluso un diritto automatico alla stabilizzazione.
art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010
Invocato a sostegno della tesi della ricorrente, senza essere ritenuto dirimente dalla Corte.
art. 81 L.R. Campania n. 1/2008
Norma regionale che avviava la procedura di stabilizzazione del personale precario, ma secondo la Corte non attribuiva un diritto incondizionato all'assunzione.
art. 1, comma 519, legge n. 296/2006
Non attribuisce un diritto soggettivo all'assunzione, ma avvia un processo di graduale riassorbimento del precariato subordinato a vincoli finanziari e ai requisiti di accesso.
art. 1, comma 558, legge n. 296/2006
Non riconosce al lavoratore a termine un diritto incondizionato alla stabilizzazione; la decisione dell'amministrazione resta condizionata da limiti finanziari e dall'esistenza di posti in organico.
direttiva 1999/70/CE
La violazione del principio di non discriminazione non è configurabile in assenza di un allegato e provato frazionamento fraudolento dell'unico rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli atti amministrativi e delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se individua un effettivo errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti del sindacato di legittimità.
- L'appello è specifico quando individua le parti della decisione censurate e propone critiche intelligibili al ragionamento del primo giudice; non è inammissibile per il solo fatto di riproporre in parte le difese già svolte in primo grado, se contiene contestazioni puntuali della ratio decidendi.
- Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego non attribuiscono, di regola, un diritto soggettivo all'assunzione, ma configurano un percorso condizionato al rispetto dei vincoli finanziari, della programmazione del fabbisogno e dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
- In presenza di procedure di stabilizzazione nel settore sanitario sottoposto a commissariamento e piano di rientro, la legittimità degli atti di assunzione o conversione va verificata alla luce dei poteri effettivamente attribuiti dalla disciplina commissariale; l'assenza dell'autorizzazione richiesta rende legittimo il diniego della stabilizzazione.
- La mera inserzione in una graduatoria, l'invito a produrre documenti o comunicazioni preparatorie non bastano, da soli, a perfezionare un contratto di lavoro a tempo indeterminato né a far sorgere un diritto all'immissione in ruolo in assenza degli ulteriori atti costitutivi richiesti dalla procedura.
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