Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14115/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato perfezionamento della stabilizzazione di una lavoratrice inserita nelle liste del personale da stabilizzare del servizio sanitario regionale. Dopo un inserimento in elenco e la ricezione di una comunicazione per scegliere la sede e depositare la documentazione, la lavoratrice ha chiesto in giudizio l'accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato come collaboratore sanitario, profilo fisioterapista, sostenendo che la procedura fosse già maturata e che l'amministrazione avesse assunto un obbligo di assunzione. La Corte d'appello ha invece ritenuto decisiva la mancanza di una specifica autorizzazione del Commissario ad acta nell'ambito del piano di rientro sanitario regionale e ha negato la stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ASL, ritenuto privo di specificità; 2) violazione della disciplina sul commissariamento sanitario regionale e dei decreti attuativi, sostenendo che l'autorizzazione potesse provenire dalla struttura commissariale o dall'assessorato regionale, non necessariamente dal Commissario ad acta; 3) violazione delle norme sul pubblico impiego e sulla stabilizzazione del personale precario, assumendo che la procedura fosse conforme alla legge regionale, che vi fosse stato un nulla osta regionale e che il rapporto si fosse perfezionato per fatti concludenti prima dei successivi provvedimenti di blocco delle assunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che la Corte d'appello aveva specificamente esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, e che l'atto di gravame conteneva effettive critiche alla decisione di primo grado. Ha disatteso poi il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, soprattutto, miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze documentali e degli atti amministrativi, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui le norme sulla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego non attribuiscono un diritto soggettivo all'assunzione, ma solo un percorso condizionato dal rispetto dei vincoli finanziari, della programmazione del fabbisogno e dei requisiti previsti. Di conseguenza ha escluso che la ricorrente potesse pretendere la declaratoria di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato o la ricostruzione di carriera. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Il ricorso in appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le doglianze sono state ritenute in parte infondate e in parte dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 4 del d.l. n. 159/2007, conv. dalla legge n. 222/2007

    La nomina del Commissario ad acta non elimina automaticamente la struttura regionale, ma ne ridisegna i poteri nell'ambito del piano di rientro e dell'attuazione commissariale.

  • deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009

    Atto richiamato per definire il quadro del commissariamento sanitario e della struttura di supporto al Commissario ad acta.

  • decreti del Commissario ad acta Regione Campania nn. 1 e 2 del 7.8.2009

    Richiamati per sostenere che gli atti di stabilizzazione dovessero seguire la procedura commissariale e la preventiva autorizzazione.

  • decreto del Commissario ad acta n. 22 del 26.3.2010

    Richiamato come atto che disciplinava le modalità di autorizzazione delle conversioni dei rapporti a tempo determinato.

  • circolare esplicativa prot. n. 783/c del 25.5.2010

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'autorizzazione non dovesse provenire direttamente dal Commissario ad acta ma dalla struttura commissariale.

  • decreto del Commissario ad acta n. 59 del 2010

    Richiamato come provvedimento successivo di sospensione del decreto n. 22 e di blocco delle assunzioni.

  • decreto del Commissario ad acta n. 62 del 2010

    Richiamato come ulteriore atto di divieto di assunzioni fino al 31.12.2011.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte d'appello in tema di programmazione e stabilizzazione nel pubblico impiego.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione al lavoro a termine nel pubblico impiego, ma la Corte ha escluso un diritto automatico alla stabilizzazione.

  • art. 2, comma 2 bis, d.l. n. 125/2010

    Invocato a sostegno della tesi della ricorrente, senza essere ritenuto dirimente dalla Corte.

  • art. 81 L.R. Campania n. 1/2008

    Norma regionale che avviava la procedura di stabilizzazione del personale precario, ma secondo la Corte non attribuiva un diritto incondizionato all'assunzione.

  • art. 1, comma 519, legge n. 296/2006

    Non attribuisce un diritto soggettivo all'assunzione, ma avvia un processo di graduale riassorbimento del precariato subordinato a vincoli finanziari e ai requisiti di accesso.

  • art. 1, comma 558, legge n. 296/2006

    Non riconosce al lavoratore a termine un diritto incondizionato alla stabilizzazione; la decisione dell'amministrazione resta condizionata da limiti finanziari e dall'esistenza di posti in organico.

  • direttiva 1999/70/CE

    La violazione del principio di non discriminazione non è configurabile in assenza di un allegato e provato frazionamento fraudolento dell'unico rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli atti amministrativi e delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se individua un effettivo errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti del sindacato di legittimità.
  • L'appello è specifico quando individua le parti della decisione censurate e propone critiche intelligibili al ragionamento del primo giudice; non è inammissibile per il solo fatto di riproporre in parte le difese già svolte in primo grado, se contiene contestazioni puntuali della ratio decidendi.
  • Le norme sulla stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego non attribuiscono, di regola, un diritto soggettivo all'assunzione, ma configurano un percorso condizionato al rispetto dei vincoli finanziari, della programmazione del fabbisogno e dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
  • In presenza di procedure di stabilizzazione nel settore sanitario sottoposto a commissariamento e piano di rientro, la legittimità degli atti di assunzione o conversione va verificata alla luce dei poteri effettivamente attribuiti dalla disciplina commissariale; l'assenza dell'autorizzazione richiesta rende legittimo il diniego della stabilizzazione.
  • La mera inserzione in una graduatoria, l'invito a produrre documenti o comunicazioni preparatorie non bastano, da soli, a perfezionare un contratto di lavoro a tempo indeterminato né a far sorgere un diritto all'immissione in ruolo in assenza degli ulteriori atti costitutivi richiesti dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.