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Sentenza

Sentenza n. 8815/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) della deliberazione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 3 agosto 2022 di non accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Giarre 1946 e del presupposto parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. – di data e tenore sconosciuto – come da Comunicato Ufficiale n. 51 del 4 agosto 2022; b) del parere della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D) di cui alla nota del 19 luglio 2022, di esito negativo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata dall'ASD Giarre al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023; c) per quanto occorrer possa, dei Comunicati Ufficiali nn. 62 e 63 del 10 giugno 2022, recanti disposizione per l'ammissione e l'iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2022/2023; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente; e per l'accertamento del diritto dell'A.S.D. Giarre 1946 all'ammissione al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202209540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di non accoglimento del ricorso contro la mancata ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2022-2023, unitamente al presupposto parere negativo Co.Vi.So.D. e agli atti regolamentari sull'iscrizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la mancata ammissione al campionato di Serie D 2022-2023, chiedendo anche l'accertamento del diritto di partecipare alla competizione e il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle disposizioni dei Comunicati Ufficiali n. 62 e n. 63 del 10 giugno 2022, dell'art. 31, comma 2, lett. b), del regolamento LND, della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e giusto procedimento e l'eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, sviamento e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione del punto 9 dei Comunicati Ufficiali, degli artt. 1, 3, 6, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per difetto o erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia. Le resistenti hanno eccepito l'improcedibilità per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Ha ritenuto che i provvedimenti di ammissione o non ammissione ai campionati, pur adottati nell'ambito dell'ordinamento sportivo, incidano su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e siano quindi impugnabili davanti al giudice amministrativo, ma solo dopo l'esaurimento dei rimedi della giustizia sportiva, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 220/2003, convertito nella legge n. 280/2003. La stessa pregiudiziale opera per la domanda risarcitoria, che può essere proposta davanti al giudice amministrativo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva. Il Collegio ha escluso che tale condizione violi gli artt. 24, 103 e 113 Cost., poiché non impedisce l'accesso al giudice statale, ma ne condiziona temporalmente l'esercizio. Pur dichiarando l'improcedibilità, il TAR ha rilevato anche l'infondatezza nel merito: il termine del 15 luglio 2022 per presentare la documentazione attestante il pagamento dei rimborsi a calciatori e allenatori era espressamente qualificato come perentorio; la sua osservanza era funzionale alle esigenze organizzative delle federazioni e alla par condicio delle società. I pagamenti effettuati dalla ricorrente entro il termine non erano andati a buon fine e i disguidi o ritardi contabili imputabili alla banca prescelta non costituivano errore scusabile né giustificavano la rimessione in termini, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280

    L'ordinamento sportivo è autonomo, salvo che siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale; il previo ricorso alla giustizia sportiva costituisce condizione per l'accesso successivo al giudice statale.

  • art. 2 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280

    Distingue le controversie riservate alla giustizia sportiva da quelle relative a provvedimenti federali incidenti su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, tra cui i provvedimenti di ammissione o non ammissione ai campionati.

  • art. 3 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280

    "esauriti i gradi della giustizia sportiva"

    Anche le controversie risarcitorie connesse a provvedimenti federali possono essere instaurate davanti al giudice amministrativo solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.

  • art. 31, comma 2, lett. b), regolamento LND

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente violata, senza che il TAR ne sviluppi una distinta interpretazione.

  • punto 9 Comunicati Ufficiali LND n. 62 e n. 63 del 10 giugno 2022

    "entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022"

    Il termine per la presentazione della documentazione relativa al pagamento dei rimborsi a calciatori e allenatori è perentorio; il suo mancato rispetto può giustificare l'esclusione dall'iscrizione al campionato.

  • art. 24 Cost.

    La pregiudiziale sportiva non nega la tutela giurisdizionale statale, ma ne differisce l'esercizio fino all'esaurimento dei rimedi sportivi.

  • art. 103 Cost.

    È richiamato, insieme agli artt. 24 e 113 Cost., per escludere che la pregiudiziale sportiva sottragga illegittimamente la controversia alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    La disciplina della pregiudiziale sportiva è ritenuta compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti lesivi, poiché resta possibile adire il giudice statale dopo la fase sportiva.

Massime di principio

  • I provvedimenti di ammissione o non ammissione ai campionati sportivi, quando incidono su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, sono soggetti alla cognizione del giudice amministrativo, ma il ricorso statale è proponibile solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva previsti dagli statuti e dai regolamenti federali.
  • Il vincolo della pregiudiziale sportiva non contrasta con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., perché non esclude la tutela davanti al giudice statale, ma ne condiziona temporalmente l'esercizio al previo esperimento dei rimedi sportivi.
  • La pregiudiziale sportiva si applica anche alla domanda risarcitoria derivante da provvedimenti federali incidenti su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale; la domanda risarcitoria può essere proposta davanti al giudice amministrativo soltanto dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
  • Un termine espressamente qualificato come perentorio dalla disciplina federale per la presentazione della documentazione necessaria all'iscrizione a un campionato deve essere rispettato a tutela dell'organizzazione della competizione e della par condicio delle società partecipanti.
  • Il disguido o il ritardo contabile della banca utilizzata dalla società non costituisce, di per sé, errore scusabile né giustifica la rimessione in termini, gravando sull'interessato la responsabilità della scelta e del controllo dell'istituto bancario impiegato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiGiurisdizione e riparto
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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