Cassazione Penale, Ordinanza n. 05205/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando gli effetti della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Arezzo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna dell'imputato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto due ricorsi per cassazione: con il primo ha dedotto che non sarebbe stata correttamente individuata la fattispecie penale alla quale sussumere le condotte contestate; con il secondo ha lamentato manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che, nel caso di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto che i motivi dedotti non fossero scrutinabili nei limiti del ricorso consentito, poiché l'accordo sulla pena comporta rinuncia a far valere eccezioni e impedisce di censurare in cassazione vizi di motivazione sulla colpevolezza, restando fermo solo il controllo ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato nel titolo di reato contestato come norma sul reato continuato, ma senza specifica elaborazione nel provvedimento.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; la Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale oltre a rilevare i limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Indica il rito camerale nel quale sono stati trattati i ricorsi.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce i motivi tassativi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
Il giudice del patteggiamento resta tenuto a verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma tale verifica non apre a una censura di motivazione in cassazione nei limiti ordinari.
art. 62-bis c.p.
La censura relativa alle attenuanti generiche è stata ritenuta non scrutinabile nel perimetro del ricorso consentito contro il patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per fondare l'applicazione dell'onere economico conseguente all'inammissibilità solo quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura ulteriore è inammissibile.
- Nel patteggiamento l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere eccezioni di nullità, anche assolute, diverse da quelle direttamente inerenti alla richiesta e al consenso prestato.
- Il vizio di motivazione sulla colpevolezza non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, perché il legislatore ha voluto escludere uno scrutinio pieno del merito a fronte del consenso dell'imputato.
- Resta fermo, anche nel patteggiamento, il controllo del giudice sull'assenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tuttavia tale controllo non consente di trasformare il ricorso in una critica al merito della motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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