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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21070/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura di energia elettrica a favore di un esercizio commerciale. L'originario attore aveva chiesto l'accertamento dell'inadempimento della società fornitrice per la sospensione del servizio e per il mancato invio tempestivo delle fatture mensili, nonché l'accertamento, anche tramite c.t.u., del corretto funzionamento del misuratore e dell'entità effettiva dei consumi, con conseguente annullamento delle fatture ritenute illegittime e riconoscimento del diritto alla rateizzazione delle somme eventualmente dovute. La società si era costituita resistendo e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute. Dopo la morte dell'originario attore, il giudizio era stato riassunto dalla vedova. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'inadempimento della società nella fatturazione dei consumi 2004-2005, aveva accertato il debito della parte attrice per euro 47.970,95 senza interessi e rivalutazione per mora credendi, aveva disposto la rateizzazione secondo le norme dell'Autorità di settore, aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova e aveva compensato in parte le spese. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione con condanna della parte attrice al pagamento della somma con interessi legali dalla domanda e alla rifusione delle spese. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli del defunto, coeredi; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto esistenti letture effettive e una contestazione generica delle fatture, negando la c.t.u.; 3) violazione degli artt. 112, 324 e 346 c.p.c. per avere la corte d'appello pronunciato una condanna al pagamento in luogo della mera declaratoria di debenza, nonostante il primo giudice avesse già disposto la rateizzazione e tale capo non fosse stato impugnato, con formazione di giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo carente di specificità e autosufficienza quanto alla deduzione del litisconsorzio necessario e il secondo volto a sollecitare una rivalutazione del merito, oltre che privo della necessaria specifica indicazione degli atti richiamati. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello aveva condannato al pagamento pieno della somma senza considerare che sul capo relativo alla rateizzazione la sentenza di primo grado era passata in giudicato interno, non essendo stata impugnata dalla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione del diritto della ricorrente alla rateizzazione della somma dovuta secondo le norme vigenti stabilite dal Garante dell'Energia e del Gas. Le spese sono state compensate per metà nel primo grado, integralmente nel secondo grado e per due terzi nel giudizio di legittimità, con condanna della resistente alla restante quota.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione degli importi fatturati deve essere valutata in fatto dal giudice di merito; in cassazione non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale e non può tradursi in una nuova valutazione delle prove.

  • art. 102 c.p.c.

    La dedotta omissione di integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario è scrutinabile in cassazione solo se la necessità del contraddittorio emerge dagli atti già acquisiti e il motivo è specificamente autosufficiente.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per la disciplina della prosecuzione del processo dopo la morte della parte e la riassunzione nei confronti dei successori.

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia non può eccedere o modificare la domanda e deve rispettare i limiti del chiesto e pronunciato, tenendo conto dei capi non impugnati e del giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno formatosi su una statuizione non impugnata preclude la diversa decisione su quel capo.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non riproposte o i capi non impugnati si intendono rinunciati o comunque non devoluti al giudice di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i possibili vizi denunciabili in cassazione, ma i primi due motivi sono ritenuti inammissibili perché non rientrano utilmente nei vizi tipizzati o non rispettano i requisiti di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, con localizzazione e contenuto rilevante, a pena di inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    L'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati è requisito indispensabile per l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità possono essere acquisiti solo documenti relativi a nullità della sentenza per vizi propri dell'atto, non quelli destinati a provare vizi del processo come l'omessa integrazione del contraddittorio.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla nullità per omessa integrazione del contraddittorio, senza che ciò superi il difetto di specificità della censura.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • norme stabilite dal Garante dell'Energia e del Gas

    Costituiscono il parametro per il diritto dell'utente alla rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione del vizio di omessa integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente, con riferimento agli atti del giudizio di merito, da quali documenti o passaggi processuali emerga la necessità della partecipazione dei litisconsorti pretermessi.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera contestazione del merito o in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie: la censura deve individuare un vero vizio di legittimità nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • L'accertamento dell'esistenza di una contestazione o non contestazione dei fatti allegati rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e nel rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti.
  • Chi invoca in cassazione un documento o un'ammissione processuale deve indicarne specificamente contenuto, sede di produzione e collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
  • Se un capo della sentenza di primo grado non è impugnato, su di esso si forma giudicato interno e il giudice d'appello non può modificarlo; la riforma su punti diversi non può travolgere la statuizione rimasta ferma.
  • Quando, cassata la sentenza, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazioneInadempimento
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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