Cassazione Penale, Sentenza n. 02047/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza ex art. 625-bis c.p.p. volta alla modifica/revoca della sentenza di cassazione che ha reso definitiva la confisca di un immobile a Senigallia. Il ricorrente deduceva errore di fatto per la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito e della corte, della documentazione attestante l'utilizzo di fondi leciti per l'acquisto: restituzioni di finanziamenti, entrate da conti correnti, proventi di vendite immobiliari, risarcimenti danni e redditi da partecipazioni societarie. Contestava inoltre l'omissione di valutazione della consulenza tecnica difensiva e l'assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, con violazione del contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. sia riservato esclusivamente al condannato e non sia estendibile ai destinatari di misure di prevenzione patrimoniali o personali; per le misure di prevenzione è previsto il rimedio della revoca. Perciò non è stata esaminata nel merito la questione probatoria sollevata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio per correzione di errore materiale o di fatto è applicabile solo al 'condannato' e non ai destinatari di misure di prevenzione; non è lo strumento corretto per impugnare sentenze in materia di misure di prevenzione patrimoniale
Art. 3 Cost. (richiamato nella giurisprudenza)
La questione di costituzionalità dell'art. 625-bis sollevata in rapporto all'art. 3 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata: la differenziazione di rimedi tra condannato e soggetto sottoposto a misura di prevenzione è compatibile con la Costituzione
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 2, n. 41363/2015; Sez. 6, n. 2430/2009; Sez. 6, n. 18982/2006; Sez. 1, n. 26660/2002; Sez. 6, n. 20066/2024; Sez. U. n. 18/1997; Sez. U. n. 16103/2002 e conformi)
La procedura di correzione dell'errore di fatto prevista dall'art. 625-bis non è applicabile alle sentenze in materia di misure di prevenzione, per le quali è previsto il distinto rimedio della revoca
Costante orientamento che esclude l'applicabilità dell'art. 625-bis alle decisioni sulle misure di prevenzione e individua nella revoca lo strumento idoneo per contestare l'insussistenza originaria delle condizioni per la misura
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo dal condannato; chi è destinatario di misure di prevenzione deve rivolgersi agli strumenti propri (in particolare la revoca)
- Per le misure di prevenzione patrimoniali la strada processuale corretta per far valere l'insussistenza delle condizioni è la revoca del provvedimento, non il ricorso straordinario per errore di fatto
- La definitività e la qualità soggettiva del ricorrente (essere 'condannato') sono requisiti essenziali per l'ammissibilità del rimedio ex art. 625-bis
- In procedimenti su misure di prevenzione è fondamentale curare sin dalle fasi di merito il contraddittorio probatorio (richiesta tempestiva di CTU, documentazione bancaria e prova della provenienza lecita dei fondi), perché il rimedio straordinario è limitato
- In caso di istanza inammissibile è possibile la condanna alle spese e, se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il rimedio
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