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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori ricavi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per il 2004, ritenendo che il contribuente avesse venduto due immobili a un prezzo inferiore a quello effettivo, desumibile anche dagli importi dei mutui erogati agli acquirenti e dai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). La C.T.R. aveva annullato l'avviso sia perché riteneva giustificata la vendita sotto costo di uno degli immobili, sia perché gli atti richiamati nell'avviso non erano stati materialmente allegati. L'Agenzia ha contestato in Cassazione tale valutazione, deducendo la corretta motivazione per relationem dell'avviso e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto valido l'avviso di accertamento, poiché la sua motivazione riproduceva il contenuto essenziale dei documenti richiamati, indicando gli importi dei mutui e i valori OMI; pertanto, non era necessaria l'allegazione integrale degli atti. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della C.T.R., che non aveva esaminato adeguatamente gli elementi indicati dall'Ufficio, tra cui l'antieconomicità della vendita, l'assenza di una comprovata esigenza di liquidità e la maggiore entità dei mutui e dei valori OMI rispetto ai prezzi dichiarati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente possa comprenderne le ragioni attraverso l'allegazione degli atti oppure mediante la riproduzione del loro contenuto essenziale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, Statuto dei diritti del contribuente

    Gli atti tributari devono essere adeguatamente motivati. Il richiamo ad altri documenti è ammissibile se tali documenti sono allegati oppure se l'avviso riproduce gli elementi essenziali necessari a individuare e comprendere la motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e, secondo la formulazione applicabile al caso, per insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem senza allegare integralmente ogni documento richiamato, purché riporti il contenuto essenziale degli elementi sui quali si fonda e consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
  • L'omessa allegazione dei documenti richiamati determina l'invalidità dell'avviso solo quando il loro contenuto essenziale non sia stato riprodotto o comunque non sia conoscibile dal contribuente.
  • Nelle contestazioni sulle vendite immobiliari a prezzo ritenuto non congruo, i valori dei mutui e i dati OMI possono costituire elementi indiziari rilevanti, soprattutto se il contribuente non offre spiegazioni oggettive e documentate della vendita sottocosto.
  • Il giudice tributario deve esaminare in modo specifico tutti gli elementi probatori decisivi prospettati dall'Amministrazione; una motivazione generica o fondata su mere considerazioni non documentate può essere cassata.
  • La cassazione con rinvio non conferma definitivamente la pretesa fiscale, ma impone a un diverso giudice di merito di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.

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