Cassazione Penale, Sentenza n. 2832/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato o riformato condanne per associazione per delinquere (art.416 c.p.) e reati fine (tra cui ricettazione, riciclaggio, falso, gestione illecita di rifiuti, reati in materia di stupefacenti). Le censure principali riguardano: 1) insufficienza probatoria per l'ipotesi associativa, deducendo la sussistenza al più di concorso di persone e la mancata prova della "affectio societatis"; contestazione della valutazione delle intercettazioni; 2) contestazione della configurazione del reato di riciclaggio per Raia (mero rinvenimento di pezzi nel locale a lui intestato); 3) eccezioni sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) censura per il mancato accoglimento del concordato in appello (art.599-bis c.p.p.), lamentando carenza motivazionale; 5) motivi specifici di Cannone relativi alla responsabilità basata sul ruolo formale in società (Sud Recuperi s.r.l.), sulla qualificazione di falso per attestazioni di rottamazione (art.483 c.p.) e sulla gestione illecita di rifiuti; 6) motivi specifici di Carrisi relativi a errata identificazione vocale nelle intercettazioni, sulla partecipazione all'acquisto e sulla recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e articolata: le intercettazioni e gli altri elementi dimostravano un'organizzazione stabile con ripartizione di ruoli e attività professionale finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e parti. Sul punto della recidiva e delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specifici elementi idonei a rimettere in discussione la motivazione. Il diniego del concordato in appello è stato legittimo perché mancava il consenso del Procuratore generale, e quindi non richiedeva motivazione aggiuntiva. Per Cannone la condotta è stata ritenuta provata anche in relazione alla responsabilità per ricettazione, falso e gestione illecita di rifiuti (anche valutando dolo eventuale e la collocazione delle autovetture in aree non autorizzate). Per Carrisi la contestata non riconducibilità vocale non ha sovvertito la complessiva ricostruzione probatoria; la recidiva è stata adeguatamente valutata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati e i ricorsi rigettati.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sull'istruttoria e sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto regolare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la Cassazione non ha riscontrato vizio di motivazione tale da incidere sulla decisione.
art. 416 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma richiedendo prova di una struttura organizzativa stabile, divisione di ruoli e un'attività unitaria e professionale; i giudici di merito hanno ritenuto tali elementi dimostrati dalle intercettazioni e dagli accertamenti.
art. 648-bis cod. pen.
Contestata da Raia nella forma del riciclaggio per mera detenzione di parti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione sistematica all'attività di smontaggio e reimmissione sul mercato integrasse la fattispecie.
art. 648 cod. pen.
Richiamato in relazione alla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente almeno il dolo eventuale quando la modalità di acquisizione delle parti era compatibile con la consapevolezza della provenienza illecita.
art. 483 cod. pen.
Applicato ai casi di attestazione falsa della rottamazione: la Corte ha ritenuto che l'attestazione produceva una rappresentazione non corrispondente al vero e che l'agente era consapevole della diversità fra quanto attestato e la realtà.
art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata sul concordato in appello: la Corte ha ricordato che l'accoglimento richiede il consenso del Procuratore generale; l'assenza di tale consenso impedisce l'accoglimento e non impone al giudice di motivare ulteriormente il diniego.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere (art.416 c.p.) non basta la commissione di reati occasionali: è necessaria prova di una struttura organizzativa stabile, divisione di ruoli e attività professionalmente orientata a più reati.
- La valutazione delle intercettazioni è consentita nel merito dai giudici di merito e la Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione complessiva del materiale probatorio salvo vizio di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- La mera titolarità formale di una società non esclude responsabilità penale; se emerge consapevolezza o almeno dolo eventuale rispetto all'utilizzo dell'impresa per attività illecite, può ritenersi la responsabilità per reati come ricettazione o riciclaggio.
- L'attestazione falsa di fatti amministrativi o technici (es. avvenuta rottamazione) integra il reato di falso se chi attesta dichiara come avvenuto qualcosa che in realtà non è stato eseguito e ne è consapevole, non essendo rilevante una prassi interna che posticipi la registrazione.
- Il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica; tuttavia censure generiche in cassazione sono inammissibili e non obbligano il giudice a una nuova motivazione.
- La definizione concordata in appello (concordato) richiede il consenso del Procuratore generale; l'assenza di tale consenso impedisce l'accoglimento e non necessita di motivazione aggiuntiva da parte del giudice.
- Le contestazioni tecniche sull'identificazione vocale nelle intercettazioni vanno valutate nel contesto probatorio complessivo: la mancata prova assoluta di identità di un singolo passaggio non cancella necessariamente la responsabilità se il resto della ricostruzione resta solida.
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