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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2832/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato o riformato condanne per associazione per delinquere (art.416 c.p.) e reati fine (tra cui ricettazione, riciclaggio, falso, gestione illecita di rifiuti, reati in materia di stupefacenti). Le censure principali riguardano: 1) insufficienza probatoria per l'ipotesi associativa, deducendo la sussistenza al più di concorso di persone e la mancata prova della "affectio societatis"; contestazione della valutazione delle intercettazioni; 2) contestazione della configurazione del reato di riciclaggio per Raia (mero rinvenimento di pezzi nel locale a lui intestato); 3) eccezioni sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) censura per il mancato accoglimento del concordato in appello (art.599-bis c.p.p.), lamentando carenza motivazionale; 5) motivi specifici di Cannone relativi alla responsabilità basata sul ruolo formale in società (Sud Recuperi s.r.l.), sulla qualificazione di falso per attestazioni di rottamazione (art.483 c.p.) e sulla gestione illecita di rifiuti; 6) motivi specifici di Carrisi relativi a errata identificazione vocale nelle intercettazioni, sulla partecipazione all'acquisto e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e articolata: le intercettazioni e gli altri elementi dimostravano un'organizzazione stabile con ripartizione di ruoli e attività professionale finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e parti. Sul punto della recidiva e delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di specifici elementi idonei a rimettere in discussione la motivazione. Il diniego del concordato in appello è stato legittimo perché mancava il consenso del Procuratore generale, e quindi non richiedeva motivazione aggiuntiva. Per Cannone la condotta è stata ritenuta provata anche in relazione alla responsabilità per ricettazione, falso e gestione illecita di rifiuti (anche valutando dolo eventuale e la collocazione delle autovetture in aree non autorizzate). Per Carrisi la contestata non riconducibilità vocale non ha sovvertito la complessiva ricostruzione probatoria; la recidiva è stata adeguatamente valutata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati e i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sull'istruttoria e sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto regolare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; la Cassazione non ha riscontrato vizio di motivazione tale da incidere sulla decisione.

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma richiedendo prova di una struttura organizzativa stabile, divisione di ruoli e un'attività unitaria e professionale; i giudici di merito hanno ritenuto tali elementi dimostrati dalle intercettazioni e dagli accertamenti.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Contestata da Raia nella forma del riciclaggio per mera detenzione di parti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione sistematica all'attività di smontaggio e reimmissione sul mercato integrasse la fattispecie.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente almeno il dolo eventuale quando la modalità di acquisizione delle parti era compatibile con la consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 483 cod. pen.

    Applicato ai casi di attestazione falsa della rottamazione: la Corte ha ritenuto che l'attestazione produceva una rappresentazione non corrispondente al vero e che l'agente era consapevole della diversità fra quanto attestato e la realtà.

  • art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata sul concordato in appello: la Corte ha ricordato che l'accoglimento richiede il consenso del Procuratore generale; l'assenza di tale consenso impedisce l'accoglimento e non impone al giudice di motivare ulteriormente il diniego.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere (art.416 c.p.) non basta la commissione di reati occasionali: è necessaria prova di una struttura organizzativa stabile, divisione di ruoli e attività professionalmente orientata a più reati.
  • La valutazione delle intercettazioni è consentita nel merito dai giudici di merito e la Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione complessiva del materiale probatorio salvo vizio di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • La mera titolarità formale di una società non esclude responsabilità penale; se emerge consapevolezza o almeno dolo eventuale rispetto all'utilizzo dell'impresa per attività illecite, può ritenersi la responsabilità per reati come ricettazione o riciclaggio.
  • L'attestazione falsa di fatti amministrativi o technici (es. avvenuta rottamazione) integra il reato di falso se chi attesta dichiara come avvenuto qualcosa che in realtà non è stato eseguito e ne è consapevole, non essendo rilevante una prassi interna che posticipi la registrazione.
  • Il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica; tuttavia censure generiche in cassazione sono inammissibili e non obbligano il giudice a una nuova motivazione.
  • La definizione concordata in appello (concordato) richiede il consenso del Procuratore generale; l'assenza di tale consenso impedisce l'accoglimento e non necessita di motivazione aggiuntiva da parte del giudice.
  • Le contestazioni tecniche sull'identificazione vocale nelle intercettazioni vanno valutate nel contesto probatorio complessivo: la mancata prova assoluta di identità di un singolo passaggio non cancella necessariamente la responsabilità se il resto della ricostruzione resta solida.

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