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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3652/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sul procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF validato dall’ente territoriale competente e aveva ordinato la conclusione del procedimento entro novanta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore privato aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento relativo all’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il TAR aveva accolto il ricorso, accertando l’obbligo dell’Autorità di provvedere e ordinando l’adozione di un provvedimento espresso. ARERA ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma e formulando istanza cautelare. Nel corso del giudizio d’appello, l’Autorità ha depositato la deliberazione n. 591/2025/R/rif., con la quale ha concluso il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle predisposizioni tariffarie, escludendo incrementi dei corrispettivi per le annualità 2024 e 2025 e prevedendo il recupero a vantaggio dell’utenza delle eventuali differenze tariffarie mediante successivi conguagli. L’Autorità ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità dell’appello. L’appellata aveva sollevato eccezioni in rito e chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che ARERA aveva adottato un provvedimento espresso e aveva quindi concluso il procedimento, adempiendo all’obbligo accertato dal TAR. È stata dichiarata, in rapporto al giudizio di primo grado, la cessazione della materia del contendere, poiché l’azione avverso il silenzio mira esclusivamente a ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, autonomamente impugnabile, e non a ottenere un determinato contenuto decisorio né una risposta alle singole contestazioni sostanziali del gestore. La riproduzione nel ricorso dei profili critici relativi alla determinazione tariffaria ha natura meramente illustrativa e non amplia l’oggetto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    conclusione del procedimento amministrativo; obbligo dell’amministrazione di provvedere

    L’azione avverso il silenzio tutela l’interesse a ottenere la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, senza attribuire al giudice il compito di anticipare o imporre il contenuto della decisione amministrativa.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta; una volta adottato il provvedimento espresso, viene meno la materia del contendere e l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione rispetto all’ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse tutelato consiste nell’ottenimento di un provvedimento espresso che concluda il procedimento; l’azione non è diretta a ottenere uno specifico contenuto della decisione amministrativa né un riscontro autonomo alle singole contestazioni sostanziali dell’interessato.
  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso che conclude il procedimento determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di primo grado e la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell’appello contro la sentenza che aveva ordinato di provvedere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, i profili critici relativi al merito della futura determinazione amministrativa possono avere funzione illustrativa della vicenda sostanziale, ma non modificano l’oggetto dell’azione, che resta limitato all’accertamento dell’obbligo di provvedere e alla conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Gestione dei rifiuti urbaniTermini e notificazione del ricorso
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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