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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33665/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis c.p. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno degli imputati, imprenditore e intermediario d'affari, costituiva un'interfaccia stabile tra il clan e l'amministrazione comunale, mentre l'altro, pubblico ufficiale tecnico comunale nel settore urbanistico ed edilizio e fratello del sindaco, agevolava dall'interno dell'amministrazione operazioni relative ad appalti, pagamenti e iniziative immobiliari e speculative. Le condotte riguardavano, tra l'altro, uno svincolo stradale, operazioni sui terreni della Curia e di un privato e il pagamento preferenziale di un credito vantato da un imprenditore ritenuto vicino al clan. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge sulla propria individuazione quale mediatore tra il clan e il Comune, contestando la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni, nonché la ricostruzione delle vicende immobiliari e del pagamento del credito. Ha inoltre contestato l'aggravante dell'associazione armata, l'elemento soggettivo del concorso esterno e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata. Il secondo ricorrente ha censurato l'utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, di un'informativa di polizia giudiziaria, di un verbale di interrogatorio e di una sentenza emessa in altro procedimento, sostenendo che tali elementi fossero inutilizzabili o valutati impropriamente. Ha contestato la ricostruzione dei fatti relativi alle operazioni immobiliari, allo svincolo stradale e al pagamento del credito, nonché l'individuazione di uno specifico contributo causale e del dolo richiesti per il concorso esterno. Ha infine dedotto vizi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito, fondata sulla convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, sulle intercettazioni, sulle investigazioni e sulle ulteriori prove acquisite. Le divergenze tra le dichiarazioni sono state considerate secondarie e compatibili con le diverse prospettive conoscitive dei dichiaranti. La Corte ha ribadito che il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, causalmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, accompagnato dal dolo diretto; ha ritenuto tali elementi sussistenti nelle condotte reiterate degli imputati, consistite nell'intermediazione tra il clan, le imprese e l'amministrazione pubblica e nell'alterazione o agevolazione di procedure e operazioni economiche. Il motivo del primo ricorrente sull'associazione armata è stato dichiarato inammissibile: l'aggravante era contestata soltanto a lui e la censura riproponeva argomenti manifestamente infondati, non essendo necessario che le specifiche condotte del concorrente esterno fossero commesse mediante uso diretto delle armi. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche; le attenuanti generiche risultavano già concesse a entrambi. La responsabilità penale e le pene irrogate sono quindi rimaste ferme.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato

    La norma è stata applicata unitamente all'art. 416-bis c.p. per qualificare la partecipazione esterna all'associazione mafiosa.

  • art. 416-bis c.p.

    associazione di tipo mafioso

    Il concorso esterno è configurabile quando il soggetto estraneo alla struttura associativa fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, causalmente effettivo per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio, con dolo diretto.

  • art. 416-bis, comma 4, c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta contestata soltanto nei confronti di uno degli imputati; la Corte ha escluso che sia necessario l'impiego diretto delle armi nelle singole condotte del concorrente esterno.

  • art. 42 c.p.

    responsabilità per dolo o colpa

    Richiamato nel motivo relativo all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e volontà di contribuire agli interessi dell'associazione.

  • art. 43 c.p.

    elemento psicologico del reato

    Richiamato con riguardo alla necessità del dolo diretto nel concorso esterno, non sostituibile dalla mera accettazione del rischio.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Le attenuanti generiche risultavano già applicate a entrambi gli imputati; la relativa censura è stata quindi ritenuta infondata o incomprensibile.

  • art. 132 c.p.

    potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena

    Richiamato per il controllo sulla determinazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 133 c.p.

    gravità del reato e capacità a delinquere

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena e alla valutazione dell'intensità del dolo e del ruolo ricoperto.

  • art. 125 c.p.p.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti

    La Corte ha escluso vizi motivazionali, ritenendo che la sentenza d'appello, anche mediante il richiamo a quella di primo grado, avesse risposto alle censure difensive.

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute attendibili e reciprocamente riscontrate, insieme alle intercettazioni e agli altri elementi acquisiti.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La Corte ha escluso che la sentenza irrevocabile di altro procedimento fosse stata utilizzata per una non consentita trasmigrazione delle prove, rilevando l'autonoma valutazione degli elementi acquisiti nel processo.

  • art. 500 c.p.p.

    contestazioni nell'esame testimoniale

    Richiamato in relazione all'acquisizione e valutazione di dichiarazioni rese da un collaboratore in precedenti occasioni.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nelle censure relative alla completezza e logicità della motivazione, ritenute infondate.

  • art. 597 c.p.p.

    cognizione del giudice d'appello

    Richiamato nelle doglianze sul mancato esame dei motivi d'appello, respinte per l'adeguatezza della risposta fornita dalla Corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali

    Applicato per condannare entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede che il soggetto, estraneo alla struttura organizzativa e privo dell'affectio societatis, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, anche occasionale, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.
  • La rilevanza causale del contributo esterno deve essere verificata ex post, secondo criteri di elevata credibilità razionale, e non può essere desunta dalla sola idoneità astratta o dalla mera probabilità di agevolazione.
  • Nel concorso esterno in associazione mafiosa è necessario il dolo diretto: l'agente deve conoscere l'esistenza dell'associazione, rappresentarsi il contributo causale della propria condotta e volerlo prestare per favorire, anche parzialmente, il programma criminoso; non è sufficiente il dolo eventuale inteso come mera accettazione del rischio.
  • La messa a disposizione reiterata di competenze professionali, funzioni pubbliche o capacità di intermediazione, quando consenta all'associazione di accedere a procedure amministrative, appalti, operazioni economiche o risorse territoriali e ne rafforzi concretamente le capacità operative, può integrare il contributo causalmente rilevante del concorrente esterno.
  • La mancata realizzazione del risultato economico o illecito perseguito dall'associazione non esclude il concorso esterno quando sia provata l'interazione consapevole e causalmente rilevante del soggetto con il sodalizio e la sua concreta messa a disposizione.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono fornire reciproco riscontro anche quando riguardino distinti frammenti dell'attività criminosa, purché siano attendibili e colleghino l'imputato al fatto; la parziale non coincidenza su aspetti secondari non esclude la convergenza probatoria.
  • Le dichiarazioni del collaboratore relative a fatti appresi quale componente dell'associazione non sono automaticamente dichiarazioni de relato, purché siano supportate da elementi che dimostrino che l'informazione apparteneva al patrimonio conoscitivo comune degli associati.
  • Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, le motivazioni possono integrarsi reciprocamente; il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con il complessivo apparato motivazionale e non può limitarsi a riproporre la diversa lettura delle prove.
  • È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso contro l'omessa considerazione di un motivo d'appello originariamente manifestamente infondato, poiché l'eventuale annullamento non potrebbe produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneAbuso d'ufficioProveImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeDolo eventualeOnere della prova

Testo integrale

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