Cassazione Penale, Sentenza n. 02227/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p. (comma 3-bis) e per mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)). Si contestava che la Corte d'appello, capovolgendo la sentenza di assoluzione di primo grado, avesse affermato la responsabilita (anche se solo agli effetti civili) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativamente a prove dichiarative ritenute decisive, in violazione della norma che impone la rinnovazione quando l'apprezzamento delle prove dichiarative sia determinante per la riforma dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia violato l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, poiche il capovolgimento della pronuncia di primo grado si e fondato su una diversa valutazione giuridica del fatto e non su una diversa valutazione dell'attendibilita delle testimonianze o su una diversa interpretazione delle risultanze dichiarative ritenute decisive. In particolare, il Tribunale aveva escluso il reato in ragione della diversa qualificazione giuridica delle frasi minacciose (finalizzazione alla revoca di un provvedimento monitorio), mentre la Corte d'appello ha contestato tale qualificazione e ha ritenuto sussistere il reato. Conseguentemente il ricorso e stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Regola l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello quando la riforma dell'assoluzione e fondata su una diversa valutazione delle prove dichiarative; la Cassazione distingue i casi in cui la rinnovazione e necessaria (diversa valutazione di prove dichiarative decisive) da quelli in cui l'appello si limita a diversa valutazione giuridica del fatto.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi motivazionali; nel caso in esame il ricorso denunciava violazione di regole sulla rinnovazione e motivazione contraddittoria o illogica, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
Citato nella giurisprudenza come possibile via di denuncia della nullita derivante dall'omessa rinnovazione (nullita di regime intermedio); la Corte richiama l'orientamento che qualifica talune omissioni come deducibili in cassazione ai sensi della lett. c).
art. 609 cod. proc. pen. (comma 2)
Riguarda la rilevabilita d'ufficio in cassazione di vizi processuali; la Corte richiama orientamenti secondo cui l'omessa rinnovazione puo essere rilevabile d'ufficio in cassazione se configura violazione di garanzia fondamentale.
Principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna; richiamato nel quadro del canone probatorio che giustifica l'obbligo di rinnovazione quando l'appello riformi l'assoluzione sulla base di nuova valutazione delle dichiarazioni.
art. 6 CEDU (diritto di esaminare i testimoni)
Parametro interpretativo fondamentale: il diritto dell'imputato a contraddire i testimoni a carico comporta che l'appello che riforma l'assoluzione debba, in certi casi, rinnovare l'istruttoria per garantire il contraddittorio.
legge n. 103/2017 e d.lgs. n. 150/2022 (modifiche all'art. 603 c.p.p.)
Le modifiche hanno ristretto l'ambito dell'obbligo di rinnovazione alle prove dichiarative rese in udienza di primo grado o acquisite a seguito di integrazione probatoria in giudizio abbreviato; la Corte ne riconosce l'applicazione e la necessita di interpretare il canone alla luce della giurisprudenza CEDU.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello ribalta una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa qualificazione giuridica del fatto (e non su una diversa valutazione dell'attendibilita di prove dichiarative decisive), non e necessariamente obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria sussiste quando la riforma dell'assoluzione e fondata su un diverso apprezzamento delle prove dichiarative ritenute decisive (per es., diversa valutazione dell'attendibilita o diversa interpretazione delle dichiarazioni), e in tali casi la mancata rinnovazione puo costituire vizio rilevabile in cassazione.
- Dopo le modifiche legislative (legge 103/2017 e d.lgs. 150/2022) l'obbligo di rinnovazione e limitato alle prove dichiarative rese in udienza di primo grado o acquisite per integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; il principio tempus regit actum impone l'applicazione immediata delle nuove regole al giudizio di appello.
- Quando l'appello interviene solo sugli effetti civili della pronuncia penale (reformatio in peius ai soli fini civili), valgono le stesse regole sull'obbligo di rinnovazione qualora la riforma si fondi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive.
- In cassazione la rilevabilita d'ufficio dell'omessa rinnovazione dipende dalla qualificazione della violazione: se la norma violata e considerata garanzia fondamentale, la Corte puo rilevarla d'ufficio; altrimenti la nullita puo essere soggetta ai limiti di deducibilita e alla rinuncia delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02081/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02083/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02131/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02154/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02164/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02166/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →