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Sentenza

Sentenza n. 14605/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 10.03.2022 con cui il comandante di corpo decretava la sospensione totale dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 20.12.2021 al 12.02.2022 affermando che "(…) L'interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (…)" (All. 1 - sospensione); del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 18.05.2022 e del relativo provvedimento allegato Provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, con cui il Capo del II Reparto ha decretato la detrazione dell'anzianità di grado di 55 giorni dal 28.11.2020 al 22.01.2021; così facendo il ricorrente risulta essere diventato Sergente Maggiore solo in data 22.01.2021 e non il 28.11.2020 (All. 2 - Decurtazione di grado); - dell'Annuario 2024 dei Sottoufficiali dell'Esercito Italiano che ha rideterminato la posizione del ricorrente dalla posizione -OMISSIS- alla posizione -OMISSIS-, in virtù della decurtazione assoluta di anzianità di servizio. Alla luce di questa decurtazione è stato rideterminato il giorno in cui il ricorrente si è effettivamente arruolato nell'esercito dal 8.8.2004 al 02.10.2024 (All. 3 - Annuario Sottoufficiali); delle Circolari dello Stato Maggiore di Difesa n.-OMISSIS-del 10.12.2021 e n. -OMISSIS- del 14.12.2021 e della circolare n.-OMISSIS- del 13.12.2021 (All. 4 - Circolari) le quali hanno dato indicazioni operative, secondo cui i giorni di "sospensione" comportano la corrispondente perdita di anzianità; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto. PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i periodi di anzianità, di servizio e di grado, illegittimamente decurtati dall'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202509046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione dal servizio e di decurtazione di 55 giorni dell’anzianità di grado e di servizio, nonché conseguenti annotazioni nell’annuario dei sottufficiali e circolari applicative

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, notificando il ricorso il 1° agosto 2025, il provvedimento del 10 marzo 2022 limitatamente alla parte relativa alla decurtazione dell’anzianità conseguente alla sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, il successivo provvedimento del 18 maggio 2022 che disponeva la detrazione di 55 giorni dell’anzianità di grado, l’annuario 2024 dei sottufficiali dell’Esercito italiano e le circolari del 2021 recanti indicazioni operative sulla perdita di anzianità. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento dei periodi di anzianità, di servizio e di grado. Ha sostenuto la tempestività dell’azione, assumendo che la pretesa avesse natura di diritto soggettivo soggetto al termine prescrizionale quinquennale, in ragione della natura vincolata dell’attività amministrativa in materia di obbligo vaccinale e conseguenze della sospensione. Ha inoltre dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR ha rilevato d’ufficio anche la possibile tardività della notificazione e, limitatamente all’impugnazione del provvedimento del 18 maggio 2022, l’omessa notificazione al controinteressato individuato nell’atto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il Collegio ha qualificato l’azione come prevalentemente demolitoria, poiché diretta all’annullamento di atti espressamente impugnati, mentre l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità costituiva domanda consequenziale. Le censure riguardavano non la sospensione dal servizio in sé, ma la decurtazione dell’anzianità di grado, di servizio e la conseguente rideterminazione dell’inquadramento militare. Secondo il TAR, tale decurtazione incide sull’inquadramento del militare, materia caratterizzata da atti autoritativi soggetti all’onere di impugnazione entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.; non era quindi applicabile il termine prescrizionale quinquennale invocato dal ricorrente. Poiché gli atti risalivano al 2022 e il ricorso era stato notificato il 1° agosto 2025, la notificazione è stata ritenuta tardiva. Il TAR ha inoltre osservato, quale ulteriore profilo di rito, che l’impugnazione del provvedimento del 18 maggio 2022 sarebbe stata inammissibile per omessa notificazione ex art. 41, comma 2, c.p.a. al militare parigrado indicato nell’atto, il quale traeva un vantaggio concreto dal sopravanzamento conseguente alla decurtazione dell’anzianità del ricorrente e rivestiva quindi la qualità di controinteressato tecnico. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L’impugnazione degli atti autoritativi incidenti sull’inquadramento del militare deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto per l’azione di annullamento.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato irricevibile quando la notificazione è effettuata oltre il termine di decadenza.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L’impugnazione deve essere notificata ai controinteressati individuati nell’atto impugnato; l’omessa notificazione determina l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’atto interessato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, rilevata d’ufficio una possibile causa di irricevibilità o inammissibilità, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

Massime di principio

  • La contestazione della decurtazione dell’anzianità di grado o di servizio, quando incide sulla posizione e sull’inquadramento di un militare, riguarda effetti di un atto autoritativo e deve essere proposta entro il termine decadenziale dell’azione di annullamento; non è soggetta al termine prescrizionale quinquennale previsto per i diritti soggettivi.
  • Quando la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità è proposta come conseguenza dell’annullamento di atti amministrativi autoritativi, l’azione mantiene natura prevalentemente demolitoria e segue il regime processuale dell’impugnazione degli atti.
  • È controinteressato in senso tecnico il soggetto espressamente individuato nell’atto impugnato che, per effetto della contestata rideterminazione dell’anzianità altrui, consegue un vantaggio concreto e giuridicamente qualificato, quale il sopravanzamento nella graduatoria o nell’inquadramento.
  • L’omessa notificazione del ricorso al controinteressato individuato nell’atto impugnato comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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