Cassazione Penale, Sentenza n. 12485/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi 68) e 69) e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; per il resto (in particolare la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa al capo 1) e il capo 70)) ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare applicata al Lo Nigro per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per reati di importazione/cessione di cocaina (capi 68), 69), 70)). I difensori hanno dedotto: (i) insufficiente e illogica motivazione circa la perdurante partecipazione al sodalizio, attesa la pregressa condanna e la natura delle prove (dichiarazioni di collaboratori e poche riunioni fotograficamente accertate); (ii) carenze probatorie e mancata specifica contestazione per i reati di droga (in particolare assenza di prova di contatti, disponibilità di "criptotelefono", presenza fisica in luoghi chiave e insufficiente motivazione circa l'aggravante ex art. 80 DPR 309/90). La Corte ha valutato i motivi: ha ritenuto inammissibile la rilettura integrale dei fatti (sulla partecipazione mafiosa) e ha confermato la gravità indiziaria per il capo 1), mentre ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale del riesame in relazione ai capi 68) e 69), annullando tali parti e rinviando per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La partecipazione ad associazione mafiosa è stata interpretata richiedendo lo "stabile inserimento" dell'agente nella struttura organizzativa e la sua "messa a disposizione" per il perseguimento dei fini dell'associazione; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente tale paradigma nei limiti cautelari
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulle fattispecie di stupefacenti richiamata in relazione alle importazioni/cessioni contestate; la Corte ha richiesto motivazione specifica sui singoli elementi indiziari posti a sostegno di ciascun capo
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 2)
L'aggravante è stata contestata dalla difesa per assenza di sequestro; la Corte ha sottolineato l'esigenza di motivare l'applicazione di aggravanti con riferimento agli elementi di fatto accertati
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso ai reati di stupefacenti; la valutazione della responsabilità concorrente richiede adeguata prova dei ruoli e dei contatti
art. 125 cod. proc. pen.
Principio che regola la motivazione delle decisioni; la Corte ha censurato l'assenza di motivazione specifica sui capi 68) e 69) come vizio superabile con annullamento e rinvio
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sui mezzi di prova e valutazione; richiamata in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risultanze investigative
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda i limiti e i criteri di valutazione delle prove in sede cautelare; la Corte ha ribadito che il giudice deve motivare in modo specifico la gravità indiziaria
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sul ricorso per cassazione penale: i motivi dedotti sono stati esaminati sotto il profilo di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha rigettato alcune doglianze come mera richiesta di rimeccanizzazione dei fatti
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rinvio alla competente autorità giudiziaria per nuovo giudizio cautelare; applicata per i capi annullati (68) e 69))
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, "Modaffari"
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01
Citata come parametro interpretativo: definisce il paradigma della partecipazione mafiosa come "stabile inserimento" e "messa a disposizione"; la Corte si è uniformata a detta interpretazione nell'accertare la sussistenza dell'ipotesi associativa in sede cautelare
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, "Dessimone"
Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice del merito né adottare una rinnovata lettura alternativa delle stesse risultanze istruttorie
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e alternativa delle prove: il ricorrente non può ottenere esito favorevole ricostruendo i fatti con criteri diversi da quelli del giudice del merito
- In materia cautelare il giudice deve motivare in modo specifico e confrontarsi con le censure difensive riferite a singoli capi di imputazione; l'assenza di tale confronto può rendere l'ordinanza annullabile e determinare il rinvio
- Per il reato di associazione mafiosa è essenziale dimostrare lo "stabile inserimento" e la "messa a disposizione" dell'indagato per il sodalizio; prove di incontri riservati e caute modalità comunicative possono esser valutate come indici di partecipazione
- Per le contestazioni di traffico/cessione di stupefacenti occorre motivare specificamente la valenza indiziaria di elementi quali presenza nei luoghi, contatti documentati, detenzione di strumenti (es. "criptotelefono"); la mera reiterazione di elementi generici non è sufficiente
- L'applicazione di aggravanti (es. art. 80 DPR 309/90) deve poggiare su fatti e risultanze effettive e motivati; l'assenza di sequestro o di elementi concreti può impedire l'applicazione automatica dell'aggravante
- In procedimenti complessi con più capi, il giudice deve valutare e motivare capo per capo: un'adeguata motivazione su alcuni capi non supplisce alla carenza motivazionale su altri
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