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Sentenza

Sentenza n. 4510/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3812 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.08.2024.

Giustizia amministrativa202601126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3812 del 1° agosto 2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore, titolare del credito per le spese di lite distratte in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3812 del 1° agosto 2024, ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito il titolo, notificato il 7 agosto 2024 e passato in giudicato il 3 gennaio 2025. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni richiamato nel ricorso, ha chiesto l’esecuzione della sentenza per la parte relativa alle spese, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza. Ha ritenuto documentato il credito e l’inadempimento, non contestato dal Ministero, e ha riconosciuto al difensore distrattario la legittimazione autonoma a chiedere l’ottemperanza per le spese liquidate in suo favore. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato, per la parte relativa alle spese di lite, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione a sua cura della parte ricorrente; nessun compenso è previsto per l’incarico. Ha respinto allo stato la richiesta di penalità di mora, in ragione dell’esiguità dell’importo, riservandone la possibile applicazione su istanza in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.

    La penalità di mora può essere negata allo stato quando l’importo dovuto è esiguo, restando possibile disporla su istanza del creditore se l’inottemperanza persiste oltre i termini fissati dal giudice.

  • art. 93 c.p.c.

    Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.

    La distrazione delle spese instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, limitato all’importo liquidato dal giudice, che attribuisce al difensore il diritto di agire per il relativo pagamento.

Massime di principio

  • Il difensore in favore del quale siano state distratte le spese processuali è titolare, nei limiti dell’importo liquidato, di un rapporto autonomo con la parte soccombente ed è legittimato a chiedere in proprio l’ottemperanza del giudicato per ottenere il pagamento di tali somme.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. può non essere disposta quando l’importo da corrispondere è esiguo, senza precluderne la successiva applicazione, su istanza della parte, in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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