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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, dichiarare nullo e/o annullare il “Preavviso di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della Legge 724/1994 e ss.mm.ii. Articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990. Intervento di: Costruzione di un autolavaggio in Via Varco (foglio 1, p.lla 1114 sub 2 e sub 3) in zona omogenea. “E”- Agricola dello strumento urbanistico vigente”, emesso dal Comune di Rotondi (AV), Settore 5°- Ufficio Tecnico, nella persona dell'Arch. Francesco Carlo Fucci, avente prot. n. 3049 del 22/04/2025, notificato al ricorrente Fedele Maddaloni a mezzo P.E.C. in data 22 aprile 2025, con il quale è stato comunicato al predetto ricorrente che non era possibile procedere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Legge 724/1994 e ss.mm.ii., con domanda depositata dallo stesso in data 15/12/2024 (riferim. n. 7229); sempre nel merito, dichiarare nullo e/o annullare ogni altro atto connesso e/o consequenziale. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Giustizia amministrativa202501080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, preceduto da preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994 per opere realizzate in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento finale indicava quale unica ragione che si trattava di opere realizzate successivamente alla legge Galasso n. 431/1985. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 e formazione del silenzio-assenso; violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione dell'art. 39 della legge n. 724/1994, dell'art. 32 della legge n. 47/1985 e della legge n. 431/1985, nonché nullità per difetto assoluto di attribuzione; difetto di motivazione e ulteriore nullità ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il ricorrente aveva inoltre evidenziato di avere integrato la documentazione richiesta nel corso del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il primo motivo è stato respinto: il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone il deposito di tutta la documentazione necessaria e la completezza degli adempimenti richiesti. Nel caso concreto mancavano, ai fini della decorrenza del termine, la dimostrazione del pagamento dell'oblazione, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e, almeno fino alla nota integrativa dell'11 aprile 2025, la relazione di compatibilità paesaggistica. La mancata costituzione del Comune non è stata ritenuta equivalente a non contestazione o confessione dei fatti allegati dal ricorrente. Sono stati invece accolti i motivi dal secondo al quarto, in relazione al difetto di istruttoria, alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e al difetto di motivazione. Il provvedimento finale ha fondato il diniego su una motivazione nuova, non riconducibile al preavviso, impedendo al ricorrente di formulare osservazioni specifiche. Pur non essendo necessaria una perfetta identità tra preavviso e provvedimento finale, le ragioni definitive devono rientrare nello spettro sostanziale già comunicato e non possono essere del tutto nuove. Inoltre, l'affermazione secondo cui le opere sarebbero successive alla legge Galasso costituiva un dato temporale non adeguatamente argomentato, non spiegava le ragioni concrete dell'incompatibilità con il condono e non considerava che il condono ex legge n. 724/1994 riguardava opere realizzate entro il 31 dicembre 1993 e non escludeva in assoluto la condonabilità delle opere in area vincolata. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione non consentiva di affermare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 4, legge n. 724/1994

    Il silenzio-assenso sull’istanza di condono può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento.

    Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre soltanto quando la domanda sia completa della documentazione e degli adempimenti necessari, inclusi quelli relativi all'oblazione, agli oneri e alla compatibilità paesaggistica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, ma il contenuto sostanziale del diniego deve inscriversi nello schema delineato dalla comunicazione.

    Il provvedimento finale può precisare o sviluppare le ragioni anticipate nel preavviso, ma non può fondarsi su motivi completamente nuovi, non enucleabili dall'atto endoprocedimentale. La regola si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di condono deve esporre in modo comprensibile le ragioni concrete della decisione; il mero richiamo alla realizzazione delle opere successivamente alla legge Galasso, privo di ulteriori argomentazioni, non è sufficiente.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Anche rispetto a un atto vincolato, l'esclusione dell'annullabilità per vizi formali o procedimentali presuppone che sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Tale evidenza non sussiste quando l'istruttoria e la motivazione siano così carenti da non consentire di ricostruire le ragioni effettive del diniego.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Le censure di nullità dedotte dal ricorrente non sono state accolte; la decisione si è fondata sull'annullabilità per violazione delle regole di partecipazione, istruttoria e motivazione.

  • art. 32 legge n. 47/1985

    Il regime del condono edilizio in area vincolata richiede una verifica specifica delle condizioni previste dalla disciplina, non potendo il solo riferimento temporale alla legge Galasso costituire motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio il silenzio-assenso può formarsi soltanto quando la domanda sia completa di tutta la documentazione e degli adempimenti necessari a dimostrare la sussistenza delle condizioni di sanabilità; il mero decorso del tempo non supplisce all'incompletezza dell'istanza.
  • Nel procedimento amministrativo il provvedimento finale non deve riprodurre puntualmente il preavviso di rigetto, ma le ragioni sostanziali del diniego devono essere riconducibili allo schema già comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; è illegittimo il diniego fondato su motivi nuovi, non previamente sottoposti al contraddittorio procedimentale.
  • L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio; la sua violazione assume rilievo quando il motivo nuovo abbia impedito al privato di formulare osservazioni potenzialmente pertinenti e utili.
  • Il diniego di condono edilizio non può essere motivato mediante il solo richiamo a un dato temporale o normativo, senza spiegare il rapporto tra tale dato, la disciplina applicabile e la concreta insussistenza dei presupposti della sanatoria, soprattutto quando la normativa non escluda in assoluto la condonabilità delle opere in area vincolata.
  • L'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non è applicabile quando la carenza di istruttoria e motivazione impedisca di stabilire con evidenza che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nel processo amministrativo la contumacia dell'amministrazione ha valore neutrale e non equivale né a confessione né a non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente, che resta onerato della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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