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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7869/2020 del 16/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di Bari che aveva respinto la domanda, proposta in via principale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine per la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, per il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dalla Guinea a causa di uno scontro tribale tra due etnie, originato da una lite presso un distributore di benzina. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza dell’8 giugno 2017, aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 359/2018, depositata il 5 giugno 2018, aveva respinto l’appello. In Cassazione il richiedente ha formulato tre motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per omesso esame della domanda di protezione umanitaria; con il primo e il secondo ha inoltre contestato la valutazione di non credibilità del racconto e l’esclusione dei presupposti di vulnerabilità per la protezione umanitaria; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 136 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la revoca del patrocinio a spese dello Stato non potesse conseguire al rigetto dell’appello in assenza di colpa grave.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta omissione: la Corte d’appello aveva esaminato espressamente la domanda umanitaria e l’aveva respinta per mancanza dei presupposti di vulnerabilità. Le ulteriori doglianze sulla credibilità e sulla vulnerabilità sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e perché non censuravano specificamente il rilievo, decisivo, che il richiedente aveva fornito versioni diverse e incoerenti della propria storia; tale incoerenza, se non riguarda elementi secondari, compromette l’attendibilità ai fini dell’art. 3, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 251/2007. Il terzo motivo è stato rigettato: la revoca del patrocinio a spese dello Stato è conseguenza prevista dalla legge in caso di dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda; la valutazione sulla colpa grave è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è utilmente censurabile in Cassazione. La Corte ha escluso anche un contrasto della disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non ha notificato controricorso. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salvo revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 251/2007

    quando il richiedente la protezione riferisca, nelle varie occasioni in cui viene ascoltato o comunque si esplica il suo diritto al contraddittorio, un racconto diverso e non coerente (laddove la differenza non verta su un elemento secondario della storia: cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023), finisce per essere minata la sua stessa attendibilità e, di conseguenza, i fatti narrati non possono essere ritenuti veritieri alla stregua della disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e).

    La divergenza non secondaria e l’incoerenza tra le versioni rese dal richiedente nelle diverse occasioni incidono sulla sua attendibilità e impediscono di considerare veritieri i fatti narrati secondo il criterio previsto dalla norma.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/2002

    La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda.

    La dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda comporta la revoca del patrocinio a spese dello Stato secondo la conseguenza stabilita dalla legge.

  • art. 3 Cost.

    quanto al primo, perchè non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata.

    Non è irragionevole trattare diversamente, ai fini del patrocinio, chi abbia agito o resistito con colpa grave o malafede o abbia proposto una domanda palesemente infondata e chi abbia agito in buona fede senza colpa con una domanda non manifestamente infondata.

  • art. 24 Cost.

    D’altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l’art. 24 Cost., giacchè il diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell’interessato.

    Il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato non comporta, di per sé e automaticamente, una limitazione del diritto di azione e difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, salvo revoca del beneficio.

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude, finché il beneficio non sia revocato, i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione internazionale, versioni diverse e non coerenti del racconto rese dal richiedente nelle diverse occasioni in cui è ascoltato compromettono la sua attendibilità quando le divergenze non riguardano aspetti secondari; i fatti narrati non possono quindi essere ritenuti veritieri ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 251/2007.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della credibilità del richiedente o degli elementi di vulnerabilità attraverso censure che si risolvano nella revisione del fatto accertato dal giudice di merito; le doglianze devono inoltre investire specificamente i passaggi decisivi della motivazione.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato consegue alla dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda secondo la previsione di legge; l’apprezzamento del giudice di merito sulla colpa grave costituisce valutazione di fatto non utilmente censurabile in Cassazione.
  • La disciplina che consente la revoca del patrocinio in caso di colpa grave, malafede o manifesta infondatezza non viola, per ciò solo, gli artt. 3 e 24 Cost.: è ragionevole differenziare le situazioni processuali descritte e la perdita del beneficio non limita automaticamente il diritto di azione e difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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