Corte di giustizia, Sentenza C-367/24
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 10 July 2025. — Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii v Telekom România Mobile Communications. — Request for a preliminary ruling from the Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Reference for a preliminary ruling – Electronic communications – Regulation (EU) 2015/2120 – Measures concerning open internet access – Article 3(3) – Obligation on providers of internet access services to treat traffic equally and without discrimination, restriction or interference – Possibility, for those providers, to implement reasonable traffic management measures – Tariff option entailing a bandwidth limitation in respect of video streaming. — Case C-367/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato una tariffa mobile che offriva streaming video "illimitato" ma con forte limitazione della banda rispetto agli altri traffici. Ha ritenuto che tale meccanismo costituisca una differenziazione del traffico vietata dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120, perché basata su considerazioni commerciali e non su obiettive esigenze tecniche. La misura non può essere giustificata né come ragionevole traffic management né come eccezione per congestione di rete, anche perché la sua durata non è realmente controllabile dall'operatore. La risposta è quindi nel senso dell'incompatibilità dell'opzione con il diritto UE.
Interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120: compatibilità con il principio di open internet di un'opzione tariffaria che consente lo streaming video "illimitato" ma con riduzione della banda.
La questione giuridica
Se l'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osti a un'opzione tariffaria che, a fronte della fruizione di servizi di video-streaming senza consumo del plafond dati mensile, limita la banda per tale traffico rispetto ad অন্যান্য categorie di traffico, indipendentemente dal fornitore del contenuto, mentre in assenza dell'opzione tutto il traffico beneficia della banda originaria con consumo del plafond dati.
Principio di diritto
L'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che vieta un'opzione tariffaria che, pur consentendo ai clienti di utilizzare il video-streaming senza addebito sul plafond dati, riduce la banda solo per tale traffico rispetto alle altre categorie, perché tale differenziazione tra categorie di traffico, fondata su considerazioni commerciali e non su oggettive esigenze tecniche di qualità del servizio, viola l'obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico e non rientra nelle eccezioni per ragionevoli misure di gestione del traffico o per congestione di rete.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2015/2120
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2120
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120
- Direttiva 2002/22/CE
- Regolamento (UE) n. 531/2012
Opzione tariffaria con streaming video illimitato ma banda ridotta
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) in materia di accesso a internet e neutralità della rete. La Corte è chiamata a stabilire se una tariffa mobile che consente lo streaming video senza consumo del traffico mensile, ma con limitazione della velocità di tale categoria di contenuti, sia compatibile con l'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120.
Fatti e procedimento principale
Telekom România Mobile Communications offriva un'opzione denominata "Bonus Net Nelimitat". Se il cliente la attivava, i servizi di video-streaming potevano essere usati senza che i dati consumati incidessero sul plafond mensile, ma la velocità per quel traffico veniva limitata a 1,5 Mbps, con conseguente riduzione della risoluzione dei video. Se l'opzione non era attivata, tutto il traffico, compreso lo streaming, beneficiava della velocità iniziale fino a 150 Mbps, ma il consumo dati era imputato al plafond.
ANCOM ha ritenuto la misura incompatibile con l'articolo 3(3) del regolamento 2015/2120 e ha ordinato di cessare il trattamento discriminatorio del traffico video rispetto alle altre categorie. Il giudice di primo grado aveva invece accolto l'impugnazione di Telekom; l'autorità ha proposto ricorso in cassazione, sfociato nel rinvio pregiudiziale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se l'articolo 3 del regolamento 2015/2120 osti a un'offerta che:
- consente ai clienti di fruire dello streaming video senza addebito sul traffico incluso nel canone mensile;
- applica però a tale traffico una limitazione di banda rispetto alle altre categorie;
- opera indipendentemente dal fornitore dei contenuti o dalla qualifica di partner commerciale dell'operatore;
- in assenza dell'opzione, tratta allo stesso modo tutto il traffico, ma con consumo del plafond dati.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, che mira a salvaguardare il trattamento equo e non discriminatorio del traffico;
- l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del medesimo regolamento;
- i considerando 6, 7, 8, 9, 11 e 15 del regolamento 2015/2120;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Telenor Magyarország, Vodafone e Telekom Deutschland, secondo cui l'articolo 3 del regolamento 2015/2120 mira a garantire l'eguaglianza di trattamento del traffico e tutela non solo contro discriminazioni tra fornitori di contenuti, ma più in generale contro qualsiasi differenziazione tra contenuti, applicazioni o servizi accessibili tramite internet.
La Corte afferma che il solo fatto che la misura non favorisca specifici partner commerciali dell'operatore non esclude la violazione del regolamento. Ciò che conta è se il traffico venga trattato in modo differenziato rispetto ad altre categorie senza una giustificazione tecnica oggettiva.
Nel caso di specie, la limitazione della banda per lo streaming video rispetto alle altre categorie di traffico costituisce una differenziazione del traffico. Tale differenziazione non è giustificata da esigenze tecniche di qualità del servizio: al contrario, riduce la risoluzione dei video e quindi la qualità del contenuto. La Corte qualifica quindi la misura come fondata su "considerazioni commerciali" ai sensi dell'articolo 3(3), secondo comma, del regolamento.
La Corte esclude anche che la misura possa essere ricondotta alla nozione di ragionevole traffic management measure, poiché tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate, non basate su considerazioni commerciali e fondate su oggettive esigenze tecniche di qualità del servizio. Inoltre, la circostanza che sia il cliente a scegliere se attivare l'opzione impedisce all'operatore di controllare la durata effettiva della misura, con conseguente incompatibilità anche con il requisito del "non oltre il necessario".
Infine, la Corte esclude l'applicazione dell'eccezione relativa alla prevenzione o mitigazione della congestione di rete, prevista dall'articolo 3(3), terzo comma, lettera c), perché tale eccezione è di stretta interpretazione e richiede che la misura sia limitata al tempo strettamente necessario. Anche qui, la durata dipendente dalla scelta del cliente impedisce di considerare la misura temporalmente circoscritta in modo conforme al regolamento.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osta a un'opzione tariffaria di accesso illimitato a internet che, pur esentando i dati dello streaming video dal computo del plafond mensile, riduce la banda per tale traffico rispetto alle altre categorie, indipendentemente dal fornitore dei contenuti, quando in assenza dell'opzione tutto il traffico è trattato allo stesso modo ma a consumo del plafond.
Principio affermato
Una tariffa che differenzia il trattamento dello streaming video rispetto alle altre categorie di traffico, senza base tecnica oggettiva e per finalità commerciali, viola l'obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico sancito dal regolamento 2015/2120 e non può essere salvata né dalla libertà contrattuale né dalle eccezioni per misure ragionevoli di gestione del traffico o per congestione di rete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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