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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21621 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

V.D. aveva impugnato l'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà, effettuata dall'agente della riscossione per cartelle di pagamento non saldate. Contestava, in sostanza, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo e la mancata comunicazione di un termine per pagare o presentare osservazioni prima dell'iscrizione. La CTR aveva ritenuto legittima l'iscrizione per alcuni crediti, escludendo l'applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ritenendo illegittima l'iscrizione solo per le cartelle anteriori alla data indicata nella sentenza, in assenza della prova della notifica degli avvisi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione del contribuente relativa all'errata individuazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'Agenzia sia un ente unitario. Ha però accolto il ricorso incidentale di V.D., stabilendo che l'iscrizione ipotecaria, pur non essendo un atto di espropriazione e non richiedendo quindi necessariamente la previa intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di trenta giorni per pagare o formulare osservazioni. L'omissione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio nel merito e l'iscrizione ipotecaria è stata cancellata. I motivi del ricorso principale di Equitalia sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei tre gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

    L'iscrizione ipotecaria non è un atto di espropriazione forzata, ma costituisce un procedimento che richiede il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. La mancata comunicazione preventiva determina la nullità dell'iscrizione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    Prevede la previa notifica dell'intimazione ad adempiere quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

    La disposizione non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria, perché questa non costituisce un atto di espropriazione. Tuttavia, la censura relativa alla mancata intimazione è stata riqualificata dalla Corte come denuncia sostanziale della violazione del contraddittorio preventivo.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

    Poiché la questione era definibile sulla base degli atti e non occorrevano ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario e disponendo la cancellazione dell'ipoteca.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Tutela dei diritti di buona amministrazione, di accesso a un ricorso effettivo e di difesa.

    Tali principi sostengono il diritto del contribuente a partecipare al procedimento amministrativo prima dell'adozione di un atto pregiudizievole come l'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente l'intenzione di procedere e concedere al contribuente almeno trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.
  • L'iscrizione ipotecaria non coincide con l'espropriazione forzata: pertanto, non è automaticamente necessaria l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ma è comunque obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale.
  • La mancata comunicazione preventiva può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il debito risulta certo, liquido ed esigibile.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente la censura del contribuente secondo la norma corretta, anche quando il ricorrente abbia richiamato una disposizione non applicabile.
  • In caso di violazione del contraddittorio preventivo, l'ipoteca resta efficace fino a quando un giudice ne dichiara l'illegittimità; una volta accertata l'illegittimità, può esserne ordinata la cancellazione.

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