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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 1461 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 118/2020 RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Avvenuta notificazione - Termini di prescrizione della pretesa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. XXX per Euro 268,88 relativa a Tassa Rifiuti 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva: a) mancata notifica della cartella; b) decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. In fase processuale l'Agenzia ha dedotto la regolare notifica e che il contribuente aveva aderito a una definizione agevolata (rateizzazione), con conseguente novazione/interruzione della prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto inammissibile l'allegazione che la notifica non fosse avvenuta alla luce della documentazione e ha dato rilievo alla novazione/interruzione del termine di prescrizione derivante dalla richiesta di definizione agevolata. In accoglimento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha inoltre ricordato che la prescrizione del credito risultante da cartella notificata non si converte automaticamente in termine decennale: la «conversione» opera solo se interviene un titolo giudiziale divenuto definitivo. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 19

    «Il ricorso può essere proposto avverso: ... d) il ruolo ... cartella di pagamento; ...» (comma 1). Al comma 3: "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".

    La Commissione richiama la norma per affermare che il ruolo e la cartella sono atti impugnabili; la giurisprudenza ha interpretazioni divergenti sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo ma la Sezione Unite (2015) ha ammesso l'impugnazione quando il contribuente è venuto a conoscenza tramite estratto ruolo.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 17-bis

    Richiamato per valutare i termini processuali applicabili alla trattazione e alla proposizione del ricorso.

  • D.P.R. 26 aprile 1972, n. 546 - artt. 20, 21, 22

    Richiamati (formalmente indicati come termini di legge) ai fini dell'ammissibilità e del rispetto dei termini processuali per la proposizione del ricorso e la trattazione dell'udienza.

  • D.lgs. 25 febbraio 1999, n. 46 - art. 24, comma 3

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la scadenza per proporre opposizione a cartella è perentoria e determina decadenza dalla possibilità di impugnare, ma non la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario (decennale).

  • L. 23 dicembre 1993, n. 333 - art. 3, commi 9 e 10

    Norme che fissano termini di prescrizione brevi per specifiche materie contributive; richiamate per spiegare il diverso termine di prescrizione applicabile al credito tributario.

  • Codice Civile - art. 2933

    La norma sulla prescrizione (conversione del termine) è richiamata per spiegare che la conversione del termine di prescrizione opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo, non per la cartella che è atto amministrativo.

  • Codice di Procedura Civile - art. 100

    Riferimento al requisito dell'interesse processuale: l'estratto di ruolo impugnabile produce interesse solo se il contribuente è effettivamente nella condizione di subire un pregiudizio o ha necessità di tutela, questione affrontata dalla giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito riportato in una cartella di pagamento notificata e non impugnata resta quella prevista per il singolo credito (spesso termini più brevi) e non si "converte" nel termine decennale previsto dall'art. 2933 c.c.; la conversione avviene solo se esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • La consultazione dell'estratto di ruolo può dare luogo a un interesse processuale del contribuente a impugnare, soprattutto quando la conoscenza della pretesa avviene tramite estratto; tuttavia, se il concessionario prova la regolare notifica, il contribuente che non ha impugnato nei termini può comunque proporre eccezione di prescrizione che il giudice deve esaminare.
  • La richiesta di definizione agevolata o la rateizzazione che comportino un riconoscimento del debito producono interruzione della prescrizione (novazione/interruzione), e quindi impediscono di fondare la difesa sull'avvenuta prescrizione se tale interruzione è avvenuta.
  • La decadenza dal termine per proporre opposizione alla cartella produce l'irretrattabilità sostanziale del credito, ma non attribuisce alla cartella natura di titolo giudiziale né determina la conversione automatica del termine prescrizionale.
  • In casi simili è necessario verificare in ordine: a) se la notifica della cartella è provata; b) se il contribuente ha successivamente effettuato atti riconoscitivi/definizioni (che interrompono la prescrizione); c) la decorrenza e la durata del termine di prescrizione specifico del credito prima di riconoscere il diritto all'insorgenza del credito.

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