Sentenza del 27/02/2017 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Appello - Notifica - Inesistenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata qualificata come inesistente, poiché l'atto non era stato consegnato presso un recapito riconducibile con certezza al difensore domiciliatario né era stata dimostrata la conoscenza effettiva dell'impugnazione da parte dell'appellato. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile per mancata valida notificazione alla controparte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato notificato a un indirizzo diverso da quello del legale domiciliatario della controparte. Sebbene nell'atto fosse indicato il nominativo del difensore, l'errata indicazione dell'indirizzo non consentiva di avere certezza che l'atto fosse effettivamente giunto a sua conoscenza. In assenza di costituzione dell'appellato, non risultava possibile sanare il vizio della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'appello deve essere eseguita presso l'indirizzo corretto del difensore domiciliatario o comunque presso un recapito idoneo a garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- L'indicazione del solo nominativo del difensore non sana l'errata indicazione dell'indirizzo quando non vi sia certezza che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
- La notifica eseguita a un indirizzo completamente estraneo al destinatario può essere qualificata come inesistente, non soltanto nulla, soprattutto quando non emerga alcuna conoscenza effettiva dell'atto.
- Se l'appellato non si costituisce, il vizio della notificazione non può normalmente essere sanato dalla costituzione e l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- Prima di notificare un'impugnazione è essenziale verificare con precisione il domicilio eletto, l'indirizzo del difensore e le modalità di notificazione applicabili.
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