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Sentenza

Sentenza n. 2104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede staccata di Salerno, Sez. II, n. 2748/2023, che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi comunali di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti comunali di diniego di tre istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 326/2003, riguardanti porzioni del piano terra e del piano primo a uso residenziale e un porticato. In primo luogo, ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che il Comune, dopo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, avrebbe omesso la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della stessa legge. Ha inoltre sostenuto che il termine per la produzione dell’integrazione documentale non fosse perentorio. In appello ha poi dedotto, per la prima volta, la mancata notificazione della richiesta documentale del 3 ottobre 2006. Nel merito ha contestato le ragioni ostative relative alla legittimazione alla domanda di condono, alle distanze tra edifici e alla presenza di altro immobile abusivo. Ha infine censurato il frazionamento nel tempo delle richieste documentali da parte del Comune e l’insufficienza delle ragioni poste a fondamento del diniego.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi, sia perché l’esercizio dei poteri comunali in materia di tutela dell’ordinato sviluppo edilizio è qualificato come dovuto e vincolato, sia perché il Comune aveva comunque attivato il contraddittorio, preannunciando il diniego per carenza documentale. È stata ritenuta corretta la qualificazione come perentorio del termine per integrare la documentazione: l’art. 2, comma 37, l. 662/1996 prevede l’improcedibilità delle domande di condono per tardivo deposito dell’integrazione oltre novanta giorni dalla richiesta notificata, disciplina applicabile anche alle domande del c.d. terzo condono del 2003 attraverso i rinvii contenuti nell’art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, alle procedure delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994. La censura sulla mancata notificazione della richiesta del 2006, proposta per la prima volta in appello, è stata dichiarata inammissibile perché nuova. Le doglianze sostanziali sono state ritenute non decisive, non essendo stato fornito un principio di prova idoneo a contestare le ragioni del diniego. In particolare, l’integrazione richiesta nel 2006 era rimasta ineseguita per circa quindici anni e, anche dopo la comunicazione del 4 febbraio 2021, l’appellante aveva prodotto solo parte della documentazione, omettendo elementi necessari quali la prova del completamento del manufatto entro il 31 marzo 2003, la relazione tecnica descrittiva, il calcolo delle superfici e dei volumi. Il diniego, inoltre, non era fondato soltanto su carenze formali, ma anche sulla mancata prova dell’ultimazione dei lavori entro il termine rilevante, dell’effettiva disponibilità dell’area e dell’integrale versamento dell’oblazione; tali lacune non erano state colmate neppure in giudizio. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione delle modalità dell’iter procedimentale seguito dal Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento costituisce il riferimento del contraddittorio procedimentale, che nel caso concreto è stato comunque attivato dal Comune.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non ha condotto all’accoglimento dell’appello, poiché il carattere vincolato dell’attività e l’effettiva interlocuzione già instaurata con il privato hanno escluso la decisività della censura.

  • art. 2, comma 37, l. 662/1996

    Il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla richiesta notificata dal Comune comporta improcedibilità della domanda di condono.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Le integrazioni documentali richieste per le domande di condono devono essere prodotte dal privato entro tre mesi dalla richiesta, a pena di improcedibilità; la disciplina è stata ritenuta applicabile anche al terzo condono del 2003.

  • art. 32, commi 25, 38 e 40, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    I rinvii alle procedure previste dalle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 rendono applicabile al condono del 2003 la disciplina sulla tempestività delle integrazioni documentali.

Massime di principio

  • Per le domande di condono edilizio disciplinate dalla legge n. 326/2003, il termine per la produzione dell’integrazione documentale richiesta dal Comune è perentorio; il tardivo deposito oltre il termine previsto dalla disciplina richiamata dall’art. 32 d.l. 269/2003 comporta l’improcedibilità dell’istanza.
  • Nel procedimento di condono edilizio, la mancata comunicazione formale dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del diniego quando l’attività amministrativa è vincolata e il privato abbia comunque avuto un’effettiva interlocuzione procedimentale sulle carenze documentali poste a fondamento del rigetto.
  • La richiesta di integrazione documentale rimasta ineseguita per un lungo periodo impedisce al richiedente di ottenere la sanatoria quando, anche dopo una successiva interlocuzione procedimentale, non siano prodotti tutti i documenti necessari alla completezza dell’istruttoria.
  • Nel procedimento di condono edilizio grava sul richiedente l’onere di provare i presupposti sostanziali della sanatoria, inclusi l’ultimazione dell’opera entro il termine previsto, la disponibilità dell’area e l’integrale pagamento dell’oblazione; la mancata prova di tali requisiti giustifica il diniego anche quando siano contestate le sole carenze documentali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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