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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 2577 - Comm. Trib. Prov. Catania

Riscossione - Misure cautelari - Iscrizione ipotecaria in materia di tributi - Giurisdizione della Commissione Tributaria - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la giurisdizione del giudice tributario per le impugnazioni dell'iscrizione ipotecaria connesse a tributi, indipendentemente dal fatto che siano contestati i presupposti sostanziali o i vizi formali e procedurali dell'iscrizione. Restano devolute al giudice ordinario le controversie relative a crediti pubblici non tributari o alla radicale inesistenza del potere di emettere il ruolo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del giudice competente a decidere sull'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria. La giurisdizione tributaria sussiste sia quando si contestano i presupposti tributari dell'iscrizione, sia quando si denunciano vizi propri dell'iscrizione o la mancata notifica della comunicazione preventiva o degli atti presupposti, come la cartella di pagamento o la diffida ad adempiere. La giurisdizione ordinaria ricorre invece quando l'ipoteca garantisce crediti pubblici non tributari oppure quando si contesta in radice l'assenza del potere di emettere il ruolo.

Massime di principio

  • Quando l'iscrizione ipotecaria riguarda debiti tributari, la controversia appartiene normalmente alla giurisdizione del giudice tributario, sia per contestazioni sul debito sia per vizi formali o notifiche omesse.
  • La mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca o degli atti presupposti non sposta automaticamente la controversia davanti al giudice ordinario, se l'iscrizione è collegata a tributi.
  • Per stabilire il giudice competente occorre verificare principalmente la natura del credito garantito dall'ipoteca e il tipo di potere contestato.
  • Se il credito è pubblico ma non tributario, la controversia rientra tendenzialmente nella giurisdizione ordinaria.
  • La contestazione dell'assenza assoluta del potere di emettere il ruolo può appartenere al giudice ordinario, diversamente dalla contestazione della legittimità o fondatezza di un ruolo tributario, che resta normalmente affidata al giudice tributario.

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