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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9218/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputata condannata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per omessa dichiarazione dei redditi (art. 5, d.lgs. n. 74/2000) a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con riconoscimento di attenuanti e continuazione; il giudice ha altresì disposto la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 fino alla concorrenza dell'imposta evasa (€147.250,00). In cassazione la difesa ha impugnato per carenza di motivazione sulla confisca (misura non oggetto dell'accordo) e per presunta irretroattività della normativa che consente la confisca per equivalente (richiamo a art. 578-bis c.p.p. e art. 11 preleggi). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitato alla mancata motivazione sulla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, benché la confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 possa essere obbligatoria, il giudice che dispone la confisca in sentenza di patteggiamento deve comunque dare adeguata motivazione quando la misura non è parte dell'accordo; la motivazione emessa era del tutto carente. Il secondo motivo (riferimento ad art. 578-bis/retroattività) è stato dichiarato inammissibile/rimesso, ritenendo non fondato il richiamo. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio sul punto; il resto della sentenza (pena) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è possibile, ma la sinteticità tipica del rito non esime il giudice dall'obbligo di motivare la confisca quando questa non è parte dell'accordo

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Tipicizza l'omessa dichiarazione dei redditi, fatto di reato per il quale è stata inflitta la pena pattuita

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca del profitto o, se non possibile, la confisca per equivalente fino all'ammontare dell'imposta evasa; pur essendo prevista come obbligatoria per i delitti fiscali, il giudice deve comunque richiamarne il presupposto legale nella motivazione se dispone la misura in patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione per le sentenze di patteggiamento quando la misura sia stata oggetto dell'accordo; se la misura (qui la confisca) non è oggetto dell'accordo, la cassazione è possibile per vizio di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; applicabile per vizio di motivazione sulla confisca quando questa è estranea all'accordo di patteggiamento

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Riferimento errato nel ricorso: la disposizione opera in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e con pronuncia da Corte d'appello o Cassazione; non applicabile nel caso di specie per escludere la confisca

  • art. 11 preleggi

    Richiamata dalla difesa in tema di effetti temporali delle norme penali; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a escludere l'applicabilità della confisca per i fatti commessi negli anni indicati

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il giudice può applicare la sintesi motivazionale propria del rito, ma se dispone una misura di sicurezza o una confisca non concordata deve fornire adeguata motivazione specifica sulla necessità della misura e sulla non appartenenza dei beni a terzi estranei al reato
  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 può essere disposta anche per reati tributari commessi dopo le date di efficacia previste dalla disciplina fiscale (giurisprudenza applicata dalla Corte); l'eccezione di retroattività basata su art. 578-bis c.p.p. è in genere inapplicabile in questo contesto
  • Quando la confisca non è oggetto dell'accordo di patteggiamento la parte può impugnare la sentenza per vizio di motivazione davanti alla Cassazione (art. 606 c.p.p.), mentre se la misura è stata concordata i rimedi sono più limitati (art. 448, comma 2-bis c.p.p.)
  • Se la confisca è disposta senza motivazione sufficiente la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quella statuizione e rinviare al giudice di merito perché integri la motivazione o ridetermini la misura
  • Il giudice, anche quando la confisca è formalmente obbligatoria, deve comunque richiamare i presupposti legali nella motivazione e, se del caso, valutare e confutare le giustificazioni sulla provenienza dei beni o l'appartenenza a terzi

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