Cassazione Penale, Sentenza n. 9218/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputata condannata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per omessa dichiarazione dei redditi (art. 5, d.lgs. n. 74/2000) a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con riconoscimento di attenuanti e continuazione; il giudice ha altresì disposto la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 fino alla concorrenza dell'imposta evasa (€147.250,00). In cassazione la difesa ha impugnato per carenza di motivazione sulla confisca (misura non oggetto dell'accordo) e per presunta irretroattività della normativa che consente la confisca per equivalente (richiamo a art. 578-bis c.p.p. e art. 11 preleggi). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitato alla mancata motivazione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, benché la confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 possa essere obbligatoria, il giudice che dispone la confisca in sentenza di patteggiamento deve comunque dare adeguata motivazione quando la misura non è parte dell'accordo; la motivazione emessa era del tutto carente. Il secondo motivo (riferimento ad art. 578-bis/retroattività) è stato dichiarato inammissibile/rimesso, ritenendo non fondato il richiamo. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio sul punto; il resto della sentenza (pena) è stato confermato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è possibile, ma la sinteticità tipica del rito non esime il giudice dall'obbligo di motivare la confisca quando questa non è parte dell'accordo
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Tipicizza l'omessa dichiarazione dei redditi, fatto di reato per il quale è stata inflitta la pena pattuita
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca del profitto o, se non possibile, la confisca per equivalente fino all'ammontare dell'imposta evasa; pur essendo prevista come obbligatoria per i delitti fiscali, il giudice deve comunque richiamarne il presupposto legale nella motivazione se dispone la misura in patteggiamento
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione per le sentenze di patteggiamento quando la misura sia stata oggetto dell'accordo; se la misura (qui la confisca) non è oggetto dell'accordo, la cassazione è possibile per vizio di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; applicabile per vizio di motivazione sulla confisca quando questa è estranea all'accordo di patteggiamento
art. 578-bis cod. proc. pen.
Riferimento errato nel ricorso: la disposizione opera in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e con pronuncia da Corte d'appello o Cassazione; non applicabile nel caso di specie per escludere la confisca
art. 11 preleggi
Richiamata dalla difesa in tema di effetti temporali delle norme penali; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a escludere l'applicabilità della confisca per i fatti commessi negli anni indicati
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice può applicare la sintesi motivazionale propria del rito, ma se dispone una misura di sicurezza o una confisca non concordata deve fornire adeguata motivazione specifica sulla necessità della misura e sulla non appartenenza dei beni a terzi estranei al reato
- La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 può essere disposta anche per reati tributari commessi dopo le date di efficacia previste dalla disciplina fiscale (giurisprudenza applicata dalla Corte); l'eccezione di retroattività basata su art. 578-bis c.p.p. è in genere inapplicabile in questo contesto
- Quando la confisca non è oggetto dell'accordo di patteggiamento la parte può impugnare la sentenza per vizio di motivazione davanti alla Cassazione (art. 606 c.p.p.), mentre se la misura è stata concordata i rimedi sono più limitati (art. 448, comma 2-bis c.p.p.)
- Se la confisca è disposta senza motivazione sufficiente la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quella statuizione e rinviare al giudice di merito perché integri la motivazione o ridetermini la misura
- Il giudice, anche quando la confisca è formalmente obbligatoria, deve comunque richiamare i presupposti legali nella motivazione e, se del caso, valutare e confutare le giustificazioni sulla provenienza dei beni o l'appartenenza a terzi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9172/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9173/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9174/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9176/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9179/2024 del 04/03/2024
- Sentenza penale · 4 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →