Sentenza del 01/10/2015 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Irpef- Reddito di impresa - Costi deducibili - T.F.M.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La delibera tardiva non era idonea a soddisfare il requisito della data certa anteriore all'inizio del rapporto; di conseguenza, gli accantonamenti per il T.F.M. non sono stati riconosciuti come deducibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità degli accantonamenti stanziati in favore degli amministratori per il trattamento di fine mandato. Perché tali accantonamenti siano deducibili, il diritto all'indennità deve risultare da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, ossia anteriore all'assunzione della carica e all'esercizio delle relative funzioni. Nel caso esaminato, la delibera assembleare che riconosceva l'indennità era stata adottata quando gli amministratori erano già in carica e svolgevano le loro funzioni.
Norme richiamate
Regole fiscali sulla deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori
La deducibilità richiede che il diritto all'indennità risulti da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, quindi precedente alla nomina o all'assunzione della carica e all'effettivo esercizio delle funzioni.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente un accantonamento a favore di amministratori o altri soggetti, il diritto alla prestazione deve essere costituito formalmente prima dell'inizio del rapporto o dell'assunzione dell'incarico.
- Una delibera adottata dopo la nomina degli amministratori, anche se regolarmente approvata dall'assemblea, può essere considerata tardiva e non sufficiente a rendere deducibili gli accantonamenti.
- È essenziale conservare un atto con data certa, anteriore all'inizio dell'incarico, che individui chiaramente il beneficiario, la natura dell'indennità e i relativi criteri di determinazione.
- La mera contabilizzazione degli accantonamenti o una successiva ratifica societaria non sostituisce il requisito temporale dell'atto originario.
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