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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33829/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato, già dipendente di Enel, aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996, con calcolo dell'80% dell'ultima retribuzione comprensivo di tutte le voci retributive pensionabili secondo l'art. 12 l. n. 153/1969. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'applicazione della decadenza triennale introdotta dall'art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011. L'Istituto ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 15352/2015, affermando che la decadenza si applica anche alle domande di riconoscimento o riliquidazione di trattamenti pensionistici già maturati, con decorrenza del termine dal 6 luglio 2011 per i trattamenti anteriori alla novella. La parte resistente ha controricorso, ma il testo non consente di ricostruire ulteriori specifiche difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha osservato che i precedenti utilizzati dalla Corte d'appello riguardavano ipotesi diverse, nelle quali la novella sulla decadenza era intervenuta quando il processo era già in corso, mentre nel caso concreto la domanda amministrativa era del 2015 e il giudizio era iniziato nel luglio 2015, quando la disciplina era già in vigore da anni. Richiamando l'orientamento consolidato formatosi dopo Cass. S.U. n. 15352/2015, la Corte ha affermato l'applicabilità della decadenza triennale di cui all'art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti prima della sua entrata in vigore, con computo del termine dal 6 luglio 2011 ai sensi dell'art. 252 disp. att. c.c. e con operatività limitata alle sole differenze relative ai ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla domanda giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché si uniformi a tali principi e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Introduce la decadenza triennale per le azioni giudiziali in materia previdenziale; nel caso dei trattamenti anteriori alla novella il termine decorre dal 6 luglio 2011.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Serve a stabilire che il termine triennale della nuova decadenza si computa solo dall'entrata in vigore della norma innovativa, cioè dal 6 luglio 2011.

  • art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011

    Ha introdotto la disciplina della decadenza applicabile alle controversie previdenziali; nel caso concreto era già vigente al momento della domanda amministrativa e dell'inizio del giudizio.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996

    Costituisce il parametro sostanziale invocato per la riliquidazione della pensione del dipendente Enel.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Regola generale richiamata per includere nel calcolo pensionistico tutte le voci retributive pensionabili.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Disciplinato come parametro centrale della decadenza in materia pensionistica, letto in senso applicativo anche ai trattamenti già riconosciuti prima della sua introduzione.

Massime di principio

  • La decadenza triennale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle domande giudiziali relative a trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla sua entrata in vigore, quando la domanda amministrativa o il giudizio siano proposti dopo l'entrata in vigore della novella.
  • Per i trattamenti pensionistici anteriori al 6 luglio 2011, il termine triennale decorre da tale data, in forza dell'art. 252 disp. att. c.c., e non dalla maturazione originaria del diritto.
  • La decadenza opera solo sulle differenze retributive o pensionistiche riferite ai ratei anteriori di oltre tre anni rispetto alla data della domanda giudiziale, non sull'intero trattamento per il periodo complessivo.
  • I precedenti che escludono l'applicazione della nuova decadenza in materia previdenziale vanno circoscritti ai casi in cui la novella sia intervenuta quando il processo era già pendente; in assenza di tale situazione, prevale l'orientamento consolidato favorevole all'applicabilità della decadenza.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenza

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