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Sentenza

Sentenza n. 2065/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6332/2024

Giustizia amministrativa202504078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6332/2024, relativa al pagamento di € 2.000,00 mediante Carta elettronica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6332/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante rilascio della Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 5 agosto 2025, e il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento delle somme spettanti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento ovvero, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che successivamente spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Ha inoltre precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il relativo compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Consente di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di adempiere, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni integrano i presupposti per proporre il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo giudiziale, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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