Sentenza n. 1592/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di-OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS- sull’istanza di convocazione per primo ingresso ai sensi degli articoli 22-24 del d.lgs. n. 286/1998 e della circolare del Ministero Interno n. 3836/2007 presentata dai ricorrenti, nonché sulle richieste di accesso agli atti del procedimento; per la condanna dell’Amministrazione medesima a provvedere entro un congruo termine e, in caso di perdurante inadempimento, per la nomina di un commissario ad acta con compiti sostitutivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente inadempiente sull’istanza di convocazione per la conclusione del contratto di soggiorno e la compilazione del modello 209, nonché sulle istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, entrati in Italia nel 2024 in forza di nulla osta al lavoro subordinato e successivamente occupati presso un datore di lavoro, deducevano l’inerzia della Prefettura, che non li aveva convocati per completare le formalità relative alla conclusione del contratto di soggiorno e alla compilazione del modello 209. Dopo solleciti e diffide del 2 e 17 aprile 2026, rimasti senza riscontro, proponevano azione avverso il silenzio anche con riguardo alle istanze di accesso documentale. Chiedevano l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In giudizio l’Amministrazione depositava una relazione e provvedimenti di revoca dei nulla osta, adottati il 9 aprile 2026, motivati dal sopravvenuto riscontro di precedenti penali ostativi ai sensi degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti contestavano la mancata notificazione delle revoche e chiedevano la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata prova della notificazione delle revoche prima della proposizione del ricorso impediva di considerare la domanda originariamente inammissibile. Tuttavia, il deposito in giudizio dei provvedimenti di revoca ha reso conoscibile la conclusione del procedimento amministrativo e ha fatto venir meno l’interesse alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, che presuppone l’esistenza di un valido nulla osta al lavoro. L’interesse dei ricorrenti si è eventualmente trasferito sull’impugnazione delle revoche, che però non erano state impugnate nel presente giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
I provvedimenti di revoca dei nulla osta sono stati motivati dal riscontro di precedenti penali ritenuti ostativi ai fini dell’ingresso e del lavoro subordinato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità del ricorso alla luce dei provvedimenti di revoca depositati dall’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio non è originariamente inammissibile se l’Amministrazione non dimostra che il provvedimento conclusivo sia stato notificato o comunque conosciuto dal ricorrente prima della proposizione del ricorso.
- Il deposito in giudizio di un provvedimento che conclude il procedimento amministrativo fa venir meno l’interesse all’azione contro il silenzio, determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il provvedimento conclusivo incide negativamente sulla posizione sostanziale del ricorrente, l’interesse processuale può trasferirsi sull’impugnazione di tale provvedimento; se esso non viene impugnato nel giudizio contro il silenzio, il giudice non può esaminarne la legittimità né disporre la convocazione richiesta.
- La convocazione per la conclusione del contratto di soggiorno e per la compilazione del modello 209 presuppone l’esistenza di un valido nulla osta al lavoro; la revoca del nulla osta elimina il presupposto dell’obbligo amministrativo di convocazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →