Cassazione Penale, Sentenza n. 21417/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Modena che lo aveva condannato per il delitto di invasione di edificio privato. L'appello (riqualificato in ricorso) contestava: 1) che il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo e della finalità di profitto, poiché l'imputato avrebbe solo cercato un ricovero notturno; 2) la mancata applicazione dell'art. 34, comma 3, del d.lvo 274/2000 in quanto il fatto sarebbe di modestissimo rilievo e la persona offesa non si sarebbe opposta; 3) l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. per le condizioni di vita precarie del ricorrente (senza fissa dimora e privo di lavoro). Proceduralmente, il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione era sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di Cassazione, requisito per l'ammissibilità previsto dall'art. 613 c.p.p. (come riformulato dalla L. n. 103/2017). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude che la conversione dell'appello in ricorso possa sanare il difetto di legittimazione del difensore. Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha escluso l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, ritenendo che la causa dell'inammissibilità non sia imputabile alla parte privata né al suo difensore (la riqualificazione del gravame fu disposta autonomamente dal Tribunale di Modena) e richiamando principi consolidati e la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
richiede che atto di ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilita
La Corte interpreta la norma in senso formale e rigoroso: la sottoscrizione da parte di difensore non cassazionista determina l'inammissibilita del ricorso e non può essere sanata dalla conversione dell'impugnazione.
art. 568 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla conversione dell'impugnazione
La conversione giuridica dell'atto (es. da appello a ricorso) opera solo se sono presenti i requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito; non può eludere i requisiti previsti dall'art. 613 c.p.p. relativi alla legittimazione del difensore.
art. 34, comma 3, d.lvo 274/2000
Invocato dal ricorrente come norma che avrebbe potuto evitare responsabilita per fatto di modesto rilievo e in assenza di opposizione della persona offesa; la Corte non è entrata nel merito perche il ricorso è risultato inammissibile sul piano formale.
art. 54 cod. pen.
Invocato dal ricorrente quale causa di giustificazione (stato di necessità) in relazione alle sue condizioni di vita; non è stata esaminata dalla Corte a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese di lite: la Corte ha ritenuto applicabile l'esonero dalla condanna alle spese in ragione della mancanza di colpa della parte privata nella determinazione dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per giustificare la possibilita per la Corte di non irrogare la sanzione pecuniaria alla parte che ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La mancanza, nella sottoscrizione del ricorso in Cassazione, di un difensore iscritto nell'albo speciale (cassazionista) comporta l'inammissibilità dell'impugnazione: verificare sempre l'iscrizione del difensore prima di proporre il ricorso.
- La conversione di un atto d'impugnazione disposta dal giudice di merito (es. appello riqualificato come ricorso) non sanerà vizi relativi alla legittimazione del difensore richiesti da norme specifiche come l'art. 613 c.p.p.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per causa non imputabile alla parte (es. riqualificazione disposta d'ufficio dal giudice), la Corte può non condannare la parte al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria; tuttavia, questa valutazione dipende dalle circostanze e non è automatica.
- Questioni di merito (es. stato di necessità, mancata applicazione di norme speciali) non vengono esaminate dalla Corte se il ricorso è inammissibile per vizi formali: assicurarsi che i requisiti formali siano rispettati prima di puntare su difese di merito.
- Prassi consigliata: prima di proporre ricorso in Cassazione, accertare la competenza e l'iscrizione del difensore nell'albo speciale; in caso di riqualificazione dell'atto da parte del giudice, valutare tempestivamente la sostituzione del difensore o la remissione in termini ove possibile.
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