Sentenza n. 817/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del verbale datato 6-2-2026 della II Sottocommissione esaminatrice costituita presso la Corte d’Appello di Salerno per l’abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato-Sessione 2025, nella parte in cui è stato disposto l’annullamento dell’elaborato della ricorrente busta -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della II Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Salerno che ha annullato l’elaborato della candidata per numerose cancellature e distribuzione irregolare del testo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata all’abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato, ai sensi dell’art. 23, comma 6, r.d. n. 37/1934, l’annullamento del proprio elaborato nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Ha dedotto che la disposizione prevede tassativamente l’annullamento soltanto quando il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o pubblicazione, oppure quando il candidato si sia fatto riconoscere; nessuna di tali circostanze sarebbe ricorsa. Ha inoltre sostenuto che le numerose cancellature, le aggiunte e la distribuzione del testo non costituissero segni di riconoscimento o elementi idonei a identificare l’autore e che il verbale fosse privo di una motivazione specifica riconducibile alle ipotesi normative di annullamento. Il Ministero ha difeso la legittimità dell’operato della Sottocommissione, rilevando la presenza di cancellature, sovrascritture con caratteri più piccoli e una dinamica di scrittura verticale o a “L” rovesciata, ritenute anomalie lesive del principio di anonimato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato il verbale impugnato. Ha ritenuto che, pur essendo presenti numerose cancellature e aggiunte, queste fossero compatibili con una scrittura elaborata direttamente in bella copia, senza previa stesura di una brutta copia, e realizzate mediante modalità ordinarie, quali l’interlineatura del testo cancellato e la sovrascrittura nello spazio disponibile. Tali caratteristiche non sono risultate oggettivamente e incontestabilmente insolite o anomale e, quindi, non integravano chiari segni di riconoscimento né elementi univoci di identificazione del candidato, sintomatici della volontà di palesarne l’identità. Non ricorrendo una causa di annullamento riconducibile all’art. 23, comma 6, r.d. n. 37/1934, il provvedimento è stato annullato. L’Amministrazione dovrà procedere a una nuova correzione dell’elaborato, in forma anonima e mediante una diversa Sottocommissione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 6, r.d. n. 37/1934
le prove dei candidati possono essere annullate quando la Commissione "accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione" oppure quando i candidati "si siano comunque fatti riconoscere"
Le cause di annullamento della prova sono tassative. Cancellature, sovrascritture o una distribuzione irregolare del testo giustificano l’annullamento soltanto se costituiscono segni chiari, oggettivamente anomali e univoci di riconoscimento o identificazione del candidato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e sussistano i relativi presupposti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Nell’esame di abilitazione forense, l’annullamento della prova per violazione dell’anonimato è legittimo soltanto in presenza delle tassative condizioni previste dall’art. 23, comma 6, r.d. n. 37/1934: copiatura dell’elaborato o riconoscibilità del candidato.
- Le cancellature, interlineature, sovrascritture e aggiunte sono normalmente compatibili con la redazione diretta dell’elaborato e non costituiscono, di per sé, segni di riconoscimento.
- Per annullare una prova per violazione dell’anonimato, le caratteristiche grafiche dell’elaborato devono essere oggettivamente e incontestabilmente insolite o anomale, nonché idonee a palesare in modo univoco l’identità dell’autore o la volontà di renderla riconoscibile.
- L’annullamento dell’elaborato non può fondarsi su mere irregolarità grafiche o su una motivazione generica, se tali elementi non sono ricondotti a una delle cause tassative previste dalla normativa.
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