Sentenza del 29/04/2015 n. 8666 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo alla maggiore ICI 2001. La CTR aveva ritenuto che la contribuente avesse dichiarato l'imposta sulla base del valore contabile dell'immobile, anziché utilizzare la rendita catastale richiesta con procedura DOCFA nel 1996 e divenuta definitiva per mancata rettifica dell'Ufficio. I tre motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, l'asserita carenza di motivazione, la violazione dei casi tipici di inammissibilità, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'utilizzo di fatti non allegati o provati e la ricostruzione dei poteri dell'Agenzia del Territorio. La società chiedeva inoltre, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché i quesiti di diritto formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. erano astratti e non collegati alla concreta motivazione della sentenza impugnata, impedendo alla Corte di individuare con precisione la critica e di svolgere la propria funzione nomofilattica. Anche la richiesta subordinata di non applicare le sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché priva del necessario quesito. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro in favore del Comune e 2.000 euro in favore dell'Agenzia del Territorio, oltre agli accessori previsti.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti di diritto devono consentire di individuare la regola giuridica applicata e la specifica censura rivolta alla sentenza impugnata.
Nel regime temporale applicabile, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano concludersi con quesiti pertinenti e riferiti alla concreta controversia. Quesiti generici, astratti o meramente riproduttivi di principi non consentono l'esame del ricorso e determinano l'inammissibilità.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi. Nel caso concreto, tali motivi non sono stati esaminati nel merito perché formulati in modo inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La contribuente ne lamentava la violazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità derivante dalla formulazione astratta dei quesiti.
Artt. 12, 18, 21, 22 e 27 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplinano aspetti della difesa tecnica e dei requisiti, termini e modalità del ricorso tributario, nonché le ipotesi e il procedimento relativo all'inammissibilità. La contribuente sosteneva che la CTR avesse dichiarato l'inammissibilità al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma la Corte non ha esaminato tale doglianza nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, soprattutto quando è applicabile una disciplina che impone quesiti di diritto o specifici oneri di sintesi, non è sufficiente formulare principi generali: ogni motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare l'errore concreto commesso dal giudice.
- La mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso può comportare l'inammissibilità senza che la Corte esamini la fondatezza sostanziale delle contestazioni.
- Le richieste subordinate o aggiuntive, come quella relativa alla disapplicazione delle sanzioni, devono essere formulate come autonome censure e rispettare tutti i requisiti processuali applicabili; inserirle in una semplice appendice non è sufficiente.
- In materia ICI, quando una rendita catastale proposta con DOCFA diventa definitiva per mancata rettifica dell'Ufficio, la determinazione dell'imposta deve in linea generale confrontarsi con tale rendita, salvo specifiche questioni sulla sua efficacia temporale o sulla legittimità dell'accertamento.
- La parte che propone ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente tra errori di diritto, vizi motivazionali e questioni fattuali, evitando di chiedere alla Corte una nuova valutazione complessiva degli elementi di causa.
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