Sentenza n. 323/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 143/2023 emessa in data 30 giugno 2023 dal Tribunale di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Una sentenza del Tribunale ordinario ha accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando altresì il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, il docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né l'inadempimento, né il passaggio in giudicato della pronuncia, né la sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione è rimasta inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, comprese le spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, senza compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati; nel caso concreto la condizione è stata ritenuta integrata dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e dall'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Richiamato quale ulteriore presupposto dell'azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in presenza della notificazione della sentenza e della persistente mancata esecuzione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza ordinaria da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone specifici obblighi di facere o di pagamento, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- L'esecuzione del giudicato deve comprendere tutti gli obblighi derivanti dalla pronuncia, incluse le spese legali liquidate dal giudice della cognizione.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di esecuzione.
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