Cassazione Penale, Sentenza n. 1532/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato contravvenzionale di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire le proprie generalità), sostenendo che tale reato si fosse prescritto prima della pronuncia del Tribunale. Denunciava inoltre un errato computo del termine di prescrizione (dovuto, tra l'altro, alla mancata considerazione della natura bisestile dell'anno 2020) e sosteneva che l'appello avesse investito anche la posizione relativa al capo di cui all'art. 651 c.p. in quanto con il terzo motivo era stata impugnata la quantificazione della pena e le circostanze comuni a tutti i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il reato di cui all'art. 651 c.p. si era estinto per prescrizione (termine maturato il 18/01/2021, cioè prima della sentenza del Tribunale del 19/01/2021, tenuto conto delle sospensioni e del 2020 bisestile) e che l'appello aveva comunque investito anche quel capo (non essendo ostativa la limitazione dei motivi al trattamento sanzionatorio). Perciò la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta: la Cassazione annulla senza rinvio la condanna relativa all'art. 651 c.p., elimina la relativa pena e ridetermina la pena complessiva residua depurandola dell'aumento riferito al capo estinto (la pena passa da 8 mesi a 7 mesi di reclusione per il reato residuo di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.).
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Reato di rifiuto di fornire le proprie generalità: nel caso concreto è stato dichiarato estinto per prescrizione e la Corte precisa che, se la prescrizione matura nel corso del giudizio di impugnazione, essa deve essere rilevata anche se l'appello riguarda solo circostanze o la quantificazione della pena.
art. 337 cod. pen.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale: è rimasto definitivo nella parte non annullata; la pena relativa è stata rideterminata tenendo conto dell'elisione dell'aumento riferito al capo prescritto.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Determinazione del termine prescrizionale e sue cause di sospensione: il quinquennio decorre dalla data del fatto e le cause di sospensione allungano il termine; nel calcolo devono essere tenute presenti l'effettiva durata delle sospensioni e gli anni bisestili (da cui nel caso concreto la prescrizione matura il 18/01/2021).
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il rinvio è superfluo e la decisione può essere adottata sulla base degli elementi di fatto già accertati: applicata per eliminare la pena relativa al capo prescritto e rideterminare la pena residua.
art. 23 d.l. n. 137/2020 (e successive richiamate disposizioni)
Norme che hanno consentito la presentazione di una requisitoria scritta del Procuratore Generale; rilevanti sul piano processuale per la forma della conclusione proposta nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Se la prescrizione di un reato matura durante il giudizio d'appello, il giudice dell'impugnazione è obbligato a dichiararla d'ufficio anche se l'appello è limitato a questioni relative alla pena o alle circostanze.
- La mancata impugnazione della responsabilità in primo grado può determinare solo una preclusione processuale, ma non sempre forma piena cosa giudicata se con l'appello sono devolute al giudice questioni sulle circostanze o sulla quantificazione della pena; in tal caso le cause di estinzione sopravvenute devono essere valutate fino a conclusione del giudizio sul capo.
- Il computo della prescrizione deve tenere conto con precisione delle cause di sospensione e delle caratteristiche del calendario (es. anni bisestili); errori di calcolo possono determinare l'estinzione del reato.
- La Corte di Cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio quando, alla luce degli accertamenti già compiuti dai giudici di merito, non è necessario compiere ulteriori indagini di fatto per decidere la questione.
- Prima di sostenere l'inammissibilità di un'appello per non aver impugnato un capo nel merito, va verificato se l'impugnazione abbia o meno comunque devoluto al giudice questioni (p.es. circostanze o pena) che investono anche quel capo.
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