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Sentenza

Sentenza n. 1037/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.02.2025.

Giustizia amministrativa202503648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, stabilito da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, di accreditare la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione tale contributo per la formazione professionale. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, il pagamento degli interessi legali e il risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'inadempimento risultava documentato e non era stato contestato dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, quanto al contributo per la formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. È stata accolta la domanda di interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. È stata invece respinta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente non aveva fornito specifica prova del danno e gli interessi legali non consentono di presumere un danno in re ipsa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all'amministrazione inadempiente di conformarsi al titolo e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato richiede la prova specifica del pregiudizio; il danno non è considerato in re ipsa.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la rifusione dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato risulta documentato e non viene specificamente contestato, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, non deve essere necessariamente riconosciuto un compenso aggiuntivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato possono essere riconosciuti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o sostitutivo, ferma restando la permanenza del potere dell'amministrazione di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
  • Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non è in re ipsa: il ricorrente deve fornire prova specifica del pregiudizio ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali medio tempore maturati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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