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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 5913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava sanzioni doganali conseguenti alla perdita del trattamento tariffario preferenziale applicato alle importazioni. L’Amministrazione contestava che la documentazione prodotta non contenesse tutte le informazioni necessarie a collegare le fatture alle spedizioni e a verificare i requisiti dell’aliquota preferenziale. La società sosteneva di aver consegnato la documentazione alla Dogana al momento dello sdoganamento e che l’eventuale mancanza fosse imputabile allo smarrimento da parte dell’Amministrazione, negando quindi dolo o colpa. L’Amministrazione ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardiva contestazione degli atti di accertamento, l’errata applicazione dell’onere della prova e del principio di responsabilità nelle sanzioni amministrative, l’insufficiente motivazione sulla documentazione, l’omesso esame dei requisiti formali delle fatture, la violazione del divieto di introdurre motivi nuovi in appello e l’erronea esclusione del potere di revisione della dichiarazione doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassato la sentenza della CTR delle Marche e rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha rilevato che gli atti di rettifica dei maggiori diritti doganali erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che, nel giudizio sulle sanzioni, la società non poteva rimettere in discussione i presupposti della violazione doganale senza dedurre vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre affermato che, ai fini delle sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, con onere della prova dell’assenza di colpa a carico del contribuente. La CTR aveva motivato in modo insufficiente e illogico sulla consegna e sull’idoneità della documentazione, aveva attribuito erroneamente all’Amministrazione l’onere di provare il mancato smarrimento dei documenti, non aveva esaminato una contestazione decisiva sui requisiti delle fatture, aveva esaminato motivi nuovi introdotti in appello e aveva escluso erroneamente il potere dell’Amministrazione di riesaminare la dichiarazione doganale entro il termine previsto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21

    Gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione e possono essere contestati per vizi propri.

    Gli atti di irrogazione delle sanzioni possono essere impugnati nei termini e per i relativi vizi propri; non è possibile utilizzare successivamente il giudizio sulle sanzioni per contestare atti impositivi o di rettifica ormai definitivi per mancata impugnazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    La responsabilità sanzionatoria non richiede necessariamente dolo o colpa grave: è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, anche colposa. Il contribuente deve dimostrare l’assenza di colpa.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso concreto spettava alla società provare la consegna della documentazione alla Dogana, ad esempio mediante una ricevuta di consegna, e dimostrare l’assenza di responsabilità nella violazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove.

    Il contribuente non può introdurre per la prima volta in appello nuovi motivi diretti a contestare il fondamento della pretesa impositiva; il giudice d’appello deve dichiararli inammissibili.

  • Codice doganale comunitario, artt. 78, 220 e 221

    L’Amministrazione doganale può riesaminare una dichiarazione, correggere errori od omissioni e recuperare i maggiori diritti dovuti, purché agisca entro il termine previsto dalla normativa.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    La disciplina consente la revisione dell’accertamento doganale e il recupero dei diritti eventualmente non riscossi.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, TULD

    La dichiarazione doganale difforme dagli elementi accertati, inclusi origine della merce e diritti di confine dovuti, può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina doganale.

  • Regolamento CE n. 6/268, allegato

    Le fatture e la documentazione commerciale devono contenere specifici elementi e dichiarazioni per consentire il riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale.

Massime di principio

  • Gli atti doganali o tributari devono essere impugnati tempestivamente e specificamente: un successivo ricorso contro le sanzioni non consente, di regola, di rimettere in discussione il merito di un accertamento ormai definitivo.
  • Per escludere una sanzione non è sufficiente negare il dolo: il contribuente deve dimostrare anche l’assenza di colpa e la propria diligente condotta.
  • Chi afferma di aver consegnato documenti all’Amministrazione deve conservarne e produrne una prova concreta, come ricevute, protocolli, registri o copie conformi; la mera dichiarazione della consegna può non essere sufficiente.
  • Il controllo iniziale della Dogana e lo sdoganamento non impediscono all’Amministrazione di effettuare una revisione successiva e di recuperare maggiori diritti entro i termini di legge.
  • Il trattamento tariffario preferenziale richiede il rispetto puntuale dei requisiti documentali: la disponibilità dei documenti non basta se essi non consentono di verificare la corrispondenza tra merce, spedizione, origine e fatture.
  • In appello non possono essere introdotte nuove contestazioni o domande non formulate in primo grado; le questioni nuove possono essere dichiarate inammissibili.
  • Una sentenza deve indicare con chiarezza le prove esaminate e spiegare il percorso logico seguito: formule generiche come "dagli atti risulta" possono integrare un vizio di motivazione quando il fatto è contestato.

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