Sentenza del 10/06/2015 n. 11989 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento IVA e IRAP nei confronti della società, ma aveva annullato gli avvisi IRPEF relativi al maggior reddito di partecipazione imputato ai soci accomandanti. La CTR aveva ritenuto che i soci fossero estranei alla gestione e non avessero percepito gli utili, qualificandoli come soggetti interposti rispetto all'effettivo gestore A.T. L'Agenzia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, il reddito delle società di persone deve essere imputato ai soci pro quota indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili o dalla partecipazione alla gestione. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che la disciplina dell'interposizione non escludesse l'obbligo fiscale dei soci formalmente titolari del reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando i ricorsi originari di D.C.G. e M.M. È stata quindi confermata l'imputazione ai soci del maggior reddito della società ai fini IRPEF, anche se accomandanti, estranei alla gestione e senza prova della percezione materiale degli utili. D.C.G. e M.M. sono stati condannati a pagare all'Agenzia delle Entrate 3.700 euro per le spese del giudizio di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma stabilisce una presunzione legale di imputazione per trasparenza: il reddito accertato in capo a una società di persone viene attribuito pro quota ai soci, compresi i soci accomandanti, senza che sia necessario dimostrare l'effettiva percezione degli utili o la partecipazione alla gestione sociale.
Codice civile, artt. 2318 e 2320
Le norme disciplinano rispettivamente la posizione degli accomandatari e degli accomandanti. La limitazione dei poteri gestori degli accomandanti non impedisce, sul piano fiscale, l'imputazione pro quota dei redditi della società prevista dall'art. 5 del TUIR.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4
I redditi di cui appaiono titolari altri soggetti sono imputati al contribuente quando sia dimostrato che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
La disciplina dell'interposizione si applica quando un reddito formalmente intestato a un soggetto sia positivamente riconducibile a un diverso soggetto effettivo. Nel caso deciso non era applicabile per escludere l'imposizione sui soci, poiché questi erano formalmente e legalmente titolari di quote in una società di persone e il reddito veniva loro imputato direttamente per trasparenza. L'eventuale soggetto interposto che abbia già pagato imposte può chiedere il rimborso soltanto dopo la definitività dell'accertamento nei confronti dell'interponente e nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il reddito accertato in capo alla società viene normalmente imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se gli utili non sono stati materialmente distribuiti o percepiti.
- La qualifica di socio accomandante, l'estraneità alla gestione e la mancata partecipazione alle decisioni societarie non escludono, di regola, l'obbligo di dichiarare il reddito di partecipazione.
- La mancata percezione degli utili può eventualmente rilevare nei rapporti civilistici tra socio e società, ma non elimina automaticamente l'imputazione fiscale del reddito.
- L'eventuale irregolarità o illiceità della gestione dell'amministratore non interrompe necessariamente il rapporto fiscale tra società e soci, se l'attività è riferibile alla società e al suo oggetto sociale.
- La disciplina dell'interposizione fittizia non può essere invocata semplicemente per negare l'imputazione automatica del reddito societario ai soci; occorre distinguere tra reddito imputato per trasparenza e reddito formalmente intestato a un soggetto ma effettivamente posseduto da un altro.
- Un socio che dimostri di non aver beneficiato personalmente degli utili può avere eventuali azioni civilistiche verso la società o profili di tutela sulle sanzioni in caso di buona fede, ma ciò non esclude di per sé l'imposta principale sul reddito di partecipazione.
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