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Sentenza

Sentenza n. 15966/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione 13 marzo 2023 n. G03384, pubblicata il 28.03.2023 sul BURL n. 25, della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria avente ad oggetto «Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2021-”» e del relativo Allegato 1; - della nota della ASL Roma 1 prot. n. 75559 del 18 maggio 2023 avente ad oggetto “Casa di Cura AURELIA HOSPITAL – Determinazione R.L. n° G03384 del 13/03/2023 – produzione riconoscibile anno 2021 – Richiesta emissione “Nota di Credito” 2021”con la quale è stata richiesta l'emissione di una nota di credito di € 1.348.787,10; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti; oltre che per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti alla Regione Lazio e all'ASL Roma 1 con istanze dell'11 aprile 2023 previo annullamento della nota prot. 499838 del 9 maggio 2023, con la quale la Regione Lazio ha negato parzialmente l'accesso alla documentazione relativa alla determinazione del valore della produzione riconosciuto alla Aurelia 80 S.p.A. dalla Determinazione impugnata, e del silenzio diniego della ASL Roma 1, con conseguente condanna delle amministrazioni all'ostensione degli stessi.

Giustizia amministrativa202308543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale del 13 marzo 2023 sul valore della produzione e sulle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera nell'anno 2021; richiesta della ASL Roma 1 di emissione di una nota di credito di € 1.348.787,10; diniego parziale e silenzio-diniego sulle istanze di accesso documentale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l'annullamento della determinazione regionale e del relativo allegato, della nota con cui la ASL Roma 1 le ha richiesto di emettere una nota di credito di € 1.348.787,10 e degli atti connessi. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti l'11 aprile 2023 alla Regione e alla ASL, impugnando il diniego parziale regionale del 9 maggio 2023 e il silenzio-diniego della ASL, con domanda di ostensione. Il testo non espone i singoli vizi dedotti contro gli atti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 2 settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le contestazioni contro la determinazione regionale, la richiesta di nota di credito o le domande in materia di accesso. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, in presenza dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non voler più coltivare la causa e in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, il principio dispositivo impedisce al giudice di decidere d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse, manifestata dalla ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa

    La dichiarazione espressa di sopravvenuto disinteresse vincola la decisione processuale, se non vi sono repliche o diverse richieste avversarie; il giudice deve prenderne atto e dichiarare improcedibile il ricorso, senza decidere il merito né rilevare d'ufficio un interesse alla prosecuzione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire: deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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