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Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Art. 7 del protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli studi di Palermo, approvato con decreto assessoriale, relativo alla composizione del Collegio di direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Palermo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 7 della l. n. 251/2000, del decreto assessoriale regionale del 10 agosto 2012 e della l.r. n. 1/2010, nonché eccesso di potere. In particolare, hanno contestato la previsione dell’art. 7 del protocollo, che ammette nel Collegio di direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria un solo rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie. Secondo gli Ordini, la disciplina applicabile avrebbe imposto la partecipazione di tutti i dirigenti e/o responsabili delle unità operative delle professioni sanitarie. Hanno inoltre sostenuto che l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999, relativo alla composizione del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, sarebbe stato tacitamente abrogato o comunque superato dalle successive disposizioni riguardanti i Collegi di direzione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Sono state altresì contestate la mancata attivazione presso l’Azienda ospedaliera universitaria delle unità operative delle professioni sanitarie e la conseguente composizione dell’organo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbibili le eccezioni preliminari delle amministrazioni sul difetto di legittimazione attiva in ragione dell’infondatezza nel merito. Il Collegio ha chiarito che l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999 individua specificamente i componenti necessari del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, mentre l’art. 17 d.lgs. n. 502/1992 rimette alle Regioni la composizione del Collegio di direzione degli altri enti del Servizio sanitario, nel rispetto della partecipazione delle figure professionali presenti. Le due discipline non si pongono in rapporto di abrogazione tacita: quella sulle Aziende ospedaliere universitarie ha carattere speciale e non è stata derogata da disposizioni generali successive. Tuttavia, il riferimento contenuto nell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999 al Collegio di direzione disciplinato dall’art. 17 d.lgs. n. 502/1992 consente un coordinamento evolutivo tra le due discipline, purché rispettoso dei componenti indefettibili previsti dalla normativa nazionale. In tale quadro, l’inserimento nel Collegio del direttore generale, quale presidente, e di un rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie è stato ritenuto legittimo e coerente con la l. n. 251/2000 e con la normativa regionale siciliana. Né la disciplina applicabile imponeva la partecipazione di tutti i dirigenti delle professioni sanitarie: la scelta di un unico rappresentante rientrava nella discrezionalità organizzativa, non risultando irragionevole o vietata. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata attivazione delle unità operative delle professioni sanitarie, poiché tale circostanza non incideva sulla legittimità del protocollo; l’atto aziendale aveva comunque collocato le professioni sanitarie nelle strutture di staff alle dipendenze del direttore sanitario. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999

    Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7.

    La disposizione individua i componenti indefettibili del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, ma, attraverso il riferimento all’art. 17 d.lgs. n. 502/1992 e alle sue successive modificazioni, consente un coordinamento evolutivo con la disciplina generale dei Collegi di direzione.

  • art. 17 d.lgs. n. 502/1992

    Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente.

    La composizione del Collegio di direzione degli enti del Servizio sanitario è rimessa all’autonomia regionale, con garanzia di rappresentatività delle figure professionali presenti; tale disciplina non impone necessariamente la partecipazione individuale di tutti i dirigenti.

  • art. 7, commi 2 e 3, l. n. 251/2000

    La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

    La normativa valorizza la partecipazione dei dirigenti delle professioni sanitarie al Collegio di direzione, senza stabilire che tutti i dirigenti debbano necessariamente parteciparvi personalmente.

  • art. 1, commi 1 e 3, l.r. n. 1/2010

    Le aziende del Servizio sanitario regionale, con l’atto aziendale [...] istituiscono in seno alla direzione aziendale, quali strutture di staff, le Unità operative [...] delle professioni sanitarie.

    La disposizione disciplina l’istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie nelle aziende del Servizio sanitario regionale, ma non è direttamente riferita alle Aziende ospedaliere universitarie e non impone, da sola, una determinata composizione del relativo Collegio di direzione.

  • D.A. del 10 agosto 2012, allegato A, art. 2

    La disciplina regionale consente la partecipazione delle unità operative delle professioni sanitarie al Collegio di direzione, ma non stabilisce che tutti i dirigenti delle professioni sanitarie debbano farne parte.

  • D.A. del 14 marzo 2001, allegato A, art. 2

    La disciplina regionale individua la composizione del Collegio di direzione delle Aziende sanitarie siciliane e indica il direttore generale quale presidente, costituendo un riferimento per il coordinamento organizzativo accolto nel protocollo impugnato.

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla composizione del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie non è tacitamente abrogata da disposizioni generali successive relative ai Collegi di direzione degli altri enti del Servizio sanitario, secondo il criterio per cui la legge generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore.
  • L’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999 individua i componenti indefettibili del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, ma il richiamo all’art. 17 d.lgs. n. 502/1992 consente di integrare e coordinare la composizione dell’organo con l’evoluzione della disciplina nazionale e regionale sulle professioni sanitarie, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa primaria.
  • La garanzia di partecipazione delle figure professionali al Collegio di direzione non implica necessariamente la presenza individuale di tutti i dirigenti o responsabili delle singole professioni sanitarie: è legittima una rappresentanza unitaria quando la normativa applicabile non imponga una partecipazione pluralistica o individuale e la scelta organizzativa non sia irragionevole.
  • In assenza di una disciplina regionale puntuale sulla composizione del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, le amministrazioni possono esercitare discrezionalità organizzativa coordinando la disciplina speciale delle Aziende ospedaliere universitarie con quella generale degli enti del Servizio sanitario, purché siano rispettati i componenti necessari previsti dalla legge statale.
  • La mancata attivazione di specifiche unità operative delle professioni sanitarie non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto che disciplina la composizione del Collegio di direzione, quando l’organizzazione aziendale abbia comunque collocato tali professionalità in strutture di staff secondo una soluzione non incompatibile con la normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioResponsabile del procedimento e competenza
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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