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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27782/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione del Tribunale di sorveglianza, che resta ferma nel rigetto delle misure alternative richieste.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito sarebbe errata perché non avrebbe valorizzato correttamente gli elementi favorevoli alla concessione dei benefici penitenziari. La Corte osserva però che la censura mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di sorveglianza, il quale aveva considerato la gravità dei reati, la pena ancora da espiare, il concreto pericolo di recidiva, l'assenza di consapevolezza dei pregiudizi arrecati e le risultanze dell'équipe, che evidenziavano una revisione critica inadeguata e scarse risorse personali; sulla base di tali elementi aveva ritenuto necessaria una progressione graduale, limitando la fase iniziale al lavoro ex art. 21 ord. pen. e giudicando non idonee le misure non contenitive.

Norme richiamate

  • art. 21 ord. pen.

    Richiamato come fase iniziale e graduale di sperimentazione del percorso trattamentale, limitata al lavoro in regime penitenziario, in alternativa all'immediata concessione di misure non contenitive.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso se la motivazione dell'ordinanza impugnata è coerente e immune da fratture logiche.
  • In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può negare i benefici quando, considerando gravità dei reati, pena residua, rischio di reiterazione, mancanza di concreta consapevolezza del danno e insufficienti risorse personali, ritenga necessario un percorso graduale di progressiva risocializzazione.
  • La mera aspirazione del condannato a benefici meno afflittivi non basta a superare una motivazione che, sulla base della documentazione trattamentale, escluda l'idoneità delle misure non contenitive e individui una più cauta fase iniziale di osservazione e sperimentazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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