Cassazione Civile, Ordinanza n. 11725/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due correntisti avevano convenuto la banca chiedendo, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’accertamento della nullità delle clausole del conto corrente relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, con conseguente ricalcolo del saldo e restituzione delle somme indebitamente addebitate. Il Tribunale, espletata c.t.u., aveva accolto solo in parte la domanda. La Corte d’appello aveva poi rigettato l’impugnazione, ritenendo: che non fosse provata l’esistenza di un contratto di apertura di credito, ma solo di richieste di affidamento non tradotte in un valido contratto scritto; che in mancanza di apertura di credito i versamenti fossero solutori e le eventuali pretese anteriori a una certa data fossero prescritte; che la prescrizione non fosse stata interrotta dalla lettera invocata; e che il c.t.u. avesse correttamente limitato il ricalcolo escludendo la c.m.s. non pattuita e considerando solo gli interessi anatocistici successivi alla delibera CICR del 2000. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione cinque motivi: omessa motivazione sulla qualificazione dei documenti come richieste di affidamento; violazione della disciplina sulla forma scritta dell’apertura di credito e della delibera CICR 2003; omessa pronuncia sull’apertura di credito per fatti concludenti e sulla nullità di protezione; violazione della disciplina sull’anatocismo nei conti anteriori al 2000; omesso esame della lettera che sarebbe valsa a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo e il quinto anche perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado e i ricorrenti non avevano indicato le diverse ragioni delle due decisioni; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale escluso in fatto la presenza di una vera apertura di credito; il terzo perché non vi era omessa pronuncia, oltre alla novità della questione e alla non autosufficienza; il quarto perché, pur richiamando correttamente il principio sulla nullità delle clausole anatocistiche nei conti anteriori alla delibera CICR 2000, era carente di autosufficienza e non chiariva l’incidenza concreta della capitalizzazione sulla somma riconosciuta. La banca controricorrente è risultata vittoriosa e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma utilizzata per il ricorso introduttivo in primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.
art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato quale base della necessità della forma scritta dei contratti bancari, salvo l’ipotesi prevista dalla delibera CICR 2003 per le clausole già disciplinate nel conto corrente scritto.
d.m. 24 aprile 1992 del Ministero del Tesoro
Richiamato dai ricorrenti insieme alla disciplina bancaria sulla forma degli affidamenti.
delibera CICR 4 marzo 2003
Richiamata per l’eccezione alla necessità di un autonomo scritto dell’apertura di credito quando la prestazione sia prevista nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto.
art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato insieme alla disciplina CICR del 2000 sul tema dell’anatocismo bancario.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Utilizzata come parametro per la legittimità della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari e per escludere la validità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori, salvo nuova pattuizione conforme.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato per l’inammissibilità del motivo di ricorso in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non indicavano le diverse ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360 c.p.c.
Richiamato con specifico riferimento al motivo ex n. 5, soggetto ai limiti della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nei contratti bancari, l’apertura di credito deve risultare da pattuizione scritta a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto secondo la disciplina di settore.
- La mera esistenza di richieste di affidamento o di risultanze contabili interne non basta, di per sé, a provare la stipula di un contratto tipico di apertura di credito.
- Nei rapporti di conto corrente anteriori alla disciplina CICR del 2000, le clausole anatocistiche inserite senza valida pattuizione espressa sono radicalmente nulle; per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione occorre una specifica pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta.
- La doglianza sulla prescrizione e sulla sua interruzione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti o le comunicazioni su cui fonda l’effetto interruttivo, altrimenti la censura è inammissibile.
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