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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-221/20

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2021. — Causa promossa da A Oy e B Oy. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione. — Cause riunite C-221/20 e C-223/20

Giurisprudenza europea62020CJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 4 della direttiva 92/83 in tema di accise ridotte sulla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti. La norma che consente di considerare congiuntamente due o più birrerie cooperanti non impone agli Stati membri di introdurre tale meccanismo, ma si limita a consentirlo. Di conseguenza, la seconda questione sull’eventuale effetto diretto è rimasta assorbita.

Accise sulla birra: uno Stato membro che applica aliquote ridotte per le piccole birrerie indipendenti non è obbligato a riconoscere anche la tassazione congiunta di birrerie cooperanti prevista dalla direttiva 92/83

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro applichi le aliquote ridotte di accisa per la birra prodotta da piccole birrerie indipendenti, esso sia tenuto anche ad applicare la facoltà di considerare come un’unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano; e, in caso affermativo, se tale disposizione abbia effetto diretto.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 attribuisce agli Stati membri una mera facoltà e non un obbligo: anche quando uno Stato membro abbia scelto di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra delle piccole birrerie indipendenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, esso non è tenuto a considerare come un’unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano, purché la loro produzione complessiva non superi 200000 ettolitri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 92/83/CEE
  • Direttiva 92/84/CEE

Accise ridotte sulla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti

La pronuncia è resa in due cause riunite, su rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), nell’ambito di controversie promosse da due società produttrici di birra, A Oy e B Oy, contro il rifiuto dell’amministrazione finlandese di riconoscere loro il regime di accisa ridotta previsto per le piccole birrerie indipendenti.

Fatti e procedimento principale

Nel 2015 e nel 2016 la Tulli, amministrazione delle dogane e delle accise finlandese, effettuò ispezioni presso A e B per i periodi d’imposta indicati nella sentenza. Le società avevano applicato nelle dichiarazioni il trattamento più favorevole previsto per la birra tassata nella categoria con riduzione del 50%, ma l’amministrazione lo negò ritenendo che esse non fossero birrerie legalmente ed economicamente indipendenti, anche perché entrambe erano parzialmente detenute da un terzo che era pure dirigente delle stesse.

L’amministrazione ricordò inoltre che il legislatore finlandese aveva scelto di non inserire nella normativa nazionale la possibilità di considerare due o più piccole birrerie come un’unica birreria. Seguì quindi l’emissione di avvisi di rettifica con maggiorazioni d’imposta e sanzioni. I ricorsi amministrativi delle società furono respinti e il giudice di primo grado confermò la decisione, ritenendo tra l’altro che la Finlandia non fosse tenuta a trasporre l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte due quesiti identici nei due procedimenti:

  • se l’articolo 4 della direttiva 92/83 imponga allo Stato membro che applica le aliquote ridotte per le piccole birrerie indipendenti di applicare anche la regola della tassazione congiunta delle birrerie cooperanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase;
  • se tale seconda frase abbia effetto diretto.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83, che consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle piccole birrerie indipendenti e definisce tale nozione;
  • la direttiva 92/84, in particolare il suo settimo considerando, che sottolinea la diversità dei metodi di tassazione della birra tra gli Stati membri e la possibilità che tale diversità persista;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto precisato che non le spetta interpretare il diritto nazionale, sicché non poteva pronunciarsi sulla questione se le norme finlandesi costituissero o meno una trasposizione della direttiva. Ha quindi esaminato la questione assumendo, come premessa del rinvio, che la seconda frase dell’articolo 4, paragrafo 2, non fosse stata recepita nel diritto finlandese.

Sul piano letterale, la Corte ha rilevato che l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, utilizza l’espressione "possono essere considerate", il che indica una facoltà e non un obbligo. La norma consente agli Stati membri di trattare come un’unica piccola impresa indipendente due o più birrerie che cooperano, purché la produzione complessiva non superi 200000 ettolitri, anche se tali birrerie non soddisfano in senso stretto tutti i requisiti della definizione di cui alla prima frase.

Sul piano sistematico, la Corte ha osservato che l’articolo 4 della direttiva 92/83 costituisce una deroga al regime ordinario di tassazione e che, come tale, va interpretato restrittivamente. Non sarebbe dunque corretto estendere obbligatoriamente l’ambito della deroga a situazioni per le quali il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri una scelta discrezionale.

Quanto al contesto normativo, la Corte ha richiamato la direttiva 92/84 e il suo settimo considerando, dal quale emerge che i sistemi di tassazione della birra restano diversi da Stato a Stato e che tale differenza può essere mantenuta. Ciò conferma che la direttiva 92/83 non impone un’uniformazione completa della disciplina agevolativa per le piccole birrerie.

La Corte ha anche ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la ratio del requisito di indipendenza è evitare che il beneficio delle aliquote ridotte avvantaggi imprese di dimensioni tali da non avere bisogno di tutela, ma non risultano compromessi gli obiettivi della direttiva quando due o più piccole birrerie cooperano e la loro produzione totale resta entro il limite previsto.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi stabilito che uno Stato membro che abbia scelto di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per ciò solo, obbligato a considerare come un’unica piccola impresa indipendente due o più birrerie cooperanti la cui produzione annuale complessiva non superi 200000 ettolitri.

Alla luce di questa risposta, la seconda questione sull’effetto diretto è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione e non è stata esaminata nel merito.

Principio affermato

L’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 introduce una facoltà opzionale per gli Stati membri: la tassazione congiunta di due o più piccole birrerie cooperanti non è imposta dal diritto dell’Unione, ma può essere prevista solo se lo Stato membro decide di avvalersene.

Come è indicizzato

Materieaccisefiscalità delle bevande alcolichediritto tributario dell'unionebirrerie indipendenti

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